Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28725 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28725 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 26/09/1971
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 30 gennaio 2025 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Sondrio del 15 febbraio 2024 con cui
NOME COGNOME era stato condannato alla pena di mesi tre, giorni dieci di reclusione – sostituiti con la multa di euro 500,00 – in ordine ai reati di cui ag
artt. 337 cod. pen. (capo 1); 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo
2); 187, comma 8, cod. strada (capo 3); con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in
punto di determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in quanto disposta in violazione dell’art.
133, comma 2, cod. pen., per non essere stato considerato il corretto comportamento da lui avuto in occasione e dopo la verificazione dei fatti.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
L’eccepita censura, infatti, non si confronta adeguatamente con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte di appello che, in maniera esente da ogni vizio logico o contraddizione, ha debitamente rappresentato le ragioni della ritenuta esigenza di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di anni uno (cfr. pp. 2 e s. della sentenza impugnata), in particolar modo giustificandone la durata sulla scorta dei numerosi precedenti, anche specifici, gravanti a carico dell’imputato.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 giugno 2025