Ricorso Inammissibile: Quando la Sospensione della Prescrizione Diventa Decisiva
Nel processo penale, la precisione e la completezza degli atti sono fondamentali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce come l’omissione di elementi cruciali, quali i periodi di sospensione dei termini, possa portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questa analisi esplora una decisione che sottolinea l’importanza di considerare ogni dettaglio procedurale, specialmente quando si invoca la prescrizione del reato.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso per Cassazione. L’unico motivo addotto a sostegno del ricorso era l’avvenuta estinzione del reato per prescrizione. Secondo la difesa, il tempo massimo previsto dalla legge per perseguire il reato era trascorso. Tuttavia, nell’articolare questa tesi, il ricorrente ha omesso di menzionare alcuni eventi processuali che avevano interrotto il decorso del tempo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda sul concetto di ‘manifesta infondatezza’. I giudici hanno rilevato che l’argomentazione della difesa era palesemente errata perché non teneva conto di tre distinti periodi di sospensione della prescrizione, per una durata complessiva superiore ai 100 giorni. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La chiave della decisione risiede nella valutazione della manifesta infondatezza del motivo di ricorso. La Corte ha evidenziato che l’appellante, nel calcolare il termine di prescrizione, aveva ignorato tre sospensioni:
1. Una sospensione legata alla normativa sull’emergenza sanitaria COVID.
2. Due ulteriori sospensioni dovute a legittimo impedimento, una delle quali richiesta proprio dal difensore dell’imputato.
Questi periodi, sommati, spostavano il termine di prescrizione ben oltre la data indicata nel ricorso. L’omissione di tali elementi non è stata considerata una semplice svista, ma un errore che rendeva l’intero motivo di ricorso privo di qualsiasi fondamento giuridico fin dall’inizio. Secondo la Corte, a fronte di una tale palese infondatezza, diventava irrilevante anche l’eventuale omissione di motivazione da parte del giudice d’appello sul punto, poiché il vizio del ricorso era originario e insanabile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per gli operatori del diritto. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche significative conseguenze economiche per l’assistito. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende serve a scoraggiare la presentazione di impugnazioni superficiali o dilatorie. Dimostra, inoltre, che il calcolo della prescrizione deve essere eseguito con la massima diligenza, tenendo conto di tutte le vicende processuali, incluse le sospensioni, che possono alterarne il decorso. La trasparenza e la completezza nell’esposizione dei motivi di ricorso sono requisiti imprescindibili per superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La tesi difensiva sulla prescrizione ometteva di considerare periodi di sospensione che, se calcolati, avrebbero dimostrato che il reato non era ancora estinto.
Quali eventi avevano causato la sospensione della prescrizione?
La prescrizione era stata sospesa in tre occasioni: una volta a causa della legislazione per l’emergenza COVID e altre due volte per legittimo impedimento, di cui uno riguardava lo stesso difensore del ricorrente. Il periodo totale di sospensione superava i 100 giorni.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35051 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35051 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria di NOME COGNOME;
Ritenuta la manifesta infondatezza dell’unico motivo, che deduce l’intervenuta estinzione per prescrizione, omettendo tuttavia di considerare, ed ancor prima menzionare, le tre sospensioni intervenute, una per “emergenza COVID” ed altre due per legittimo impedimento (in un caso, dello stesso difensore oggi istante), per un periodo complessivo superiore ai 100 giorni;
osservato che, a fronte della manifesta infondatezza del motivo, è irrilevante la pretesa omissione motivazionale sul punto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.