Ricorso Inammissibile in Cassazione: l’Errore da Evitare Assolutamente
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione è una fase delicata del processo penale, governata da regole procedurali stringenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda una di queste regole fondamentali: l’obbligo di assistenza da parte di un avvocato specializzato. Vediamo come un errore apparentemente formale possa trasformarsi in un ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per il cittadino.
I Fatti di Causa
Il caso analizzato trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza. Il ricorrente, agendo in prima persona, ha impugnato la decisione direttamente davanti alla Corte di Cassazione, senza avvalersi della rappresentanza di un legale.
Questo dettaglio, la presentazione personale dell’atto, è diventato il fulcro della successiva decisione della Corte.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile ‘de plano’
La Corte di Cassazione, senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata presa ‘de plano’, ovvero con una procedura semplificata e senza udienza, data l’evidenza della causa di inammissibilità.
La conseguenza non è stata solo la mancata valutazione del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La motivazione della Corte è netta e si fonda su una precisa norma di procedura penale. L’articolo 613, primo comma, del codice di procedura penale, così come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta ‘Riforma Orlando’), stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso dell’imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Poiché sia il provvedimento impugnato sia il ricorso erano successivi all’entrata in vigore di tale legge (3 agosto 2017), la norma era pienamente applicabile al caso di specie. La presentazione personale del ricorso ha quindi costituito una violazione insanabile di un requisito formale essenziale.
La Corte ha inoltre applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, che prevede la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità. Citando una sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000), i giudici hanno sottolineato come non vi fossero elementi per escludere la colpa del ricorrente nella presentazione di un atto così palesemente viziato.
Le conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio cruciale: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di legittimità davanti alla Cassazione, il ‘fai da te’ non è ammesso. La legge impone la cosiddetta ‘difesa tecnica obbligatoria’ da parte di un professionista qualificato, a garanzia non solo del corretto svolgimento del processo, ma anche della tutela effettiva dei diritti dell’interessato. Ignorare questa regola non solo impedisce che le proprie ragioni vengano ascoltate, ma comporta anche un esborso economico certo e non trascurabile. Prima di intraprendere qualsiasi iniziativa giudiziaria, specialmente a livelli così alti, è indispensabile affidarsi alla competenza di un avvocato.
È possibile per un condannato presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione?
No. In base alla legge n. 103 del 2017, che ha modificato l’art. 613 del codice di procedura penale, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, pena l’inammissibilità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per questo motivo?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non esamini il merito del ricorso. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Questa regola si applica a tutti i ricorsi?
Sì, la regola si applica a tutti i ricorsi e provvedimenti successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 che ha introdotto questa specifica previsione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9773 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9773 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato.
Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova de, 19 ottobre 2023 e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell’imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (art 613, comma 1, cod. proc. pen.);
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio2024.