Ricorso Inammissibile: la Cassazione Ribadisce la Necessità dell’Avvocato
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso davanti alla Suprema Corte deve essere presentato da un difensore specializzato. La conseguenza di un errore formale di questo tipo è drastica: il ricorso inammissibile viene rigettato senza nemmeno essere discusso nel merito, con condanna alle spese per chi lo ha proposto. Questa ordinanza offre uno spunto cruciale per comprendere l’importanza della difesa tecnica nei massimi gradi di giudizio.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza. L’atto di impugnazione, tuttavia, presentava un vizio formale decisivo: era stato proposto e sottoscritto personalmente dalla parte interessata, anziché da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, come la Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato l’atto e, senza necessità di procedere con un’udienza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si è basata sulla constatazione che l’atto di impugnazione non rispettava i requisiti formali imposti dal codice di procedura penale. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Difesa Tecnica Obbligatoria e il Ricorso Inammissibile
La motivazione della Corte è netta e si fonda su precise disposizioni normative e su un consolidato orientamento giurisprudenziale. I giudici hanno richiamato gli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificati dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”).
Queste norme stabiliscono in modo inequivocabile che, per presentare un ricorso in Cassazione, è indispensabile l’assistenza di un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. La parte non può agire personalmente. Questa regola garantisce un elevato livello di tecnicismo giuridico, necessario per affrontare le complesse questioni di legittimità tipiche del giudizio in Cassazione.
La Corte ha inoltre citato una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914 del 2017), che ha chiarito definitivamente la questione, confermando che la mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista costituisce una causa di inammissibilità che può essere dichiarata “de plano”, ovvero con una procedura semplificata e senza udienza, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di rito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza del rispetto delle regole procedurali, specialmente nei gradi più alti del giudizio. La dichiarazione di un ricorso inammissibile non è una mera formalità, ma impedisce che le ragioni di merito del ricorrente vengano esaminate, rendendo definitiva la decisione impugnata. Inoltre, le conseguenze economiche, rappresentate dalla condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, sono significative.
La decisione riafferma che il diritto di difesa, pur essendo inviolabile, deve essere esercitato attraverso i canali e le forme previste dalla legge. Affidarsi a un professionista qualificato non è una scelta, ma un requisito imprescindibile per poter accedere alla giustizia della Corte di Cassazione.
È possibile presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, in base alla normativa vigente (artt. 571 e 613 c.p.p.), il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato senza la firma di un avvocato cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile “de plano”, cioè con una procedura semplificata e senza la necessità di un’udienza, sulla base dei soli atti scritti.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La persona che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27000 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27000 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CASAL DI PRINCIPE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle’arti•
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Rilevato che l’atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall’interessato, NOME COGNOME, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. peri. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro.tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 6 giugno 2024.