Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16761 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16761 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 16/07/1976
avverso l’ordinanza del 17/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Torino
ha ammesso NOME COGNOME al regime della semilibertà e ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena in esecuzione di cui
al provvedimento di cumulo n. 2023/1991 SIEP P.M. Torino.
Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. NOME COGNOME pur a
fronte delle specificazioni ulteriori contenute nella memoria depositata in data 18
febbraio 2025 (violazione ed inosservanza dell’art. 47 Ord. pen. erronea applicazione dell’art. 50 Ord. pen. e vizio di motivazione)’è inammissibile, perché
costituito da doglianze in punto di fatto, nonché manifestamente infondate per asserito difetto di motivazione che non emerge dalla lettura del provvedimento
impugnato (v. p. 1 e ss. dell’ordinanza impugnata).
Rilevato, infatti, che il Tribunale ha reso conto, con motivazione immune da
illogicità manifesta, della dirimente circostanza che il condannato ha commesso, recentemente, un grave reato con modalità allarmanti, dimostrative di elevata
spregiudicatezza e che ha determinato l’applicazione, nei suoi confronti, di misure cautelari prima detentiva e successivamente non detentive, disposte dal Tribunale di Torino con funzione di riesame, il 28 aprile 2023:
Ritenuto, inoltre, che, proprio in base alla relazione dell’UEPE, il condannato è stato reputato, dal Tribunale di sorveglianza, non avviato verso una seria revisione critica del proprio agire violento, con la necessità, quindi, di accedere ad un percorso trattamentale con gradualità, attraverso, allo stato, la più restrittiva misura alternativa della semilibertà, con obbligo comunque di svolgere il programma che viene analiticamente indicato nell’ordinanza censurata (cfr. p. 3) e che con la misura disposta non appare incompatibile, diversamente da quanto dedotto.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore Così deciso, in data 6 marzo 2025 DEPOSI
Il Presidente