Ricorso Inammissibile Semilibertà: I Limiti dell’Impugnazione in Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti entro cui è possibile contestare una decisione di fronte alla Corte di Cassazione, specialmente in materia di esecuzione della pena. Un recente caso ha visto il rigetto di un’istanza, qualificata come ricorso inammissibile semilibertà, poiché le doglianze sollevate dal ricorrente miravano a una rivalutazione dei fatti, compito che non spetta alla Suprema Corte.
I Fatti del Caso: La Revoca della Semilibertà
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con un’ordinanza del 2 luglio 2024, aveva revocato il beneficio della semilibertà concesso a un detenuto. La decisione era scaturita da un episodio specifico, avvenuto il 28 maggio 2024 e documentato in un’annotazione di polizia, che l’organo di sorveglianza aveva ritenuto incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa.
Insoddisfatto della decisione, il detenuto ha deciso di presentare ricorso per cassazione, sostenendo che l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza fosse viziata da un difetto di motivazione.
Il Ricorso in Cassazione: i motivi di inammissibilità
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza lamentando un vizio nella motivazione. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha subito rilevato una criticità fondamentale nelle argomentazioni presentate. Le doglianze, infatti, non si concentravano su una violazione di legge o su un’evidente illogicità nel ragionamento del giudice di merito, ma tendevano a sollecitare una diversa e più favorevole valutazione dei fatti che avevano portato alla revoca del beneficio.
Questo approccio si scontra con la natura stessa del giudizio di cassazione, che è un giudizio di legittimità e non di merito. La Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici delle precedenti istanze, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile semilibertà perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. I giudici hanno chiarito che il Tribunale di Sorveglianza aveva fornito una motivazione ‘congrua’, ovvero adeguata e logicamente coerente, per giustificare la revoca della semilibertà. Di fronte a una motivazione di questo tipo, espressa in sede di merito, non è possibile per il ricorrente chiedere alla Cassazione una semplice rilettura degli eventi.
Le lamentele del ricorrente, in sostanza, si traducevano in una richiesta di riesame nel merito, un’attività preclusa alla Corte di Cassazione. Per questi motivi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza neppure entrare nell’analisi sostanziale delle argomentazioni.
Le Conclusioni: Condanna alle Spese e Sanzione Pecuniaria
Come diretta conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, la Corte ha applicato quanto previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, non essendo emersi elementi che potessero escludere una sua colpa nella presentazione di un ricorso palesemente infondato, è stato condannato anche al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise censure di legittimità e non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per ridiscutere i fatti.
Perché il ricorso contro la revoca della semilibertà è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Il ricorrente non ha contestato un vizio di legittimità (come una violazione di legge), ma ha tentato di ottenere una diversa valutazione dei fatti che avevano causato la revoca, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la motivazione del Tribunale di Sorveglianza era ‘congrua’?
Significa che la motivazione fornita dal Tribunale per revocare la semilibertà è stata ritenuta adeguata, logica e sufficiente a giustificare la decisione. Di fronte a una motivazione congrua, la Corte di Cassazione non può intervenire per riesaminare il merito della questione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se non vi sono elementi per escludere la colpa, il ricorrente viene condannato al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5287 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5287 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 09/09/1975
avverso l’ordinanza del 02/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 2 luglio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha disposto – nei confronti di COGNOME NOME – la revoca del semilibertà. Si compie riferimento, in particolare, a quanto avvenuto in da 28 maggio 2024 (annotazione PS di Ostia).
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOMECOGNOME deducendo vizio di motivazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
Ed invero, le doglianze tendono a sollecitare una diversa valutazione del fatto ha determinato la revoca, a fronte di motivazione congrua, espressa in sede merito.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di element atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibili al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pr pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 14 novembre 2024
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