Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23702 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23702 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Modica il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2024 della Corte d’appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Catania, in parziale riforma limitatamente alla dosimetria della pena, ha confermato la sua condanna per i reati di illegali detenzione e porto di una carabina ad aria compressa;
ritenuto che l’unico, articolato motivo denuncia censure che hanno costituito motivi di appello e che il Giudice di secondo grado ha adeguatamente vagliato e disatteso;
rilevato, infatti, che la sentenza impugnata motiva adeguatamente sia sulla ascrivibilità della condotta, valorizzandosi che l’arma fu rinvenuta nella sua autovettura e l’assenza di qualsiasi spiegazione alternativa, sia sulla funzionalità dell’arma, valorizzandosi le prove di sparo svolte dagli investigatori;
considerato che – a fronte di tale motivazione, priva di fratture logiche e aderente alle risultanze di prova – la difesa si limita a svolgere critiche del tutto a-specifiche e richiamato il pertinente arresto secondo cui «¨ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019,COGNOME Sami, Rv. 277710 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME