Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Reiterazione dei Motivi d’Appello
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una tecnica e una precisione particolari. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza di secondo grado; è necessario articolare critiche specifiche e fondate in diritto. Una recente ordinanza della Corte Suprema di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: un ricorso inammissibile è tale quando si limita a riproporre le stesse identiche argomentazioni già respinte in appello. Analizziamo insieme questa decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso: La Condanna per Detenzione e Porto d’Arma
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per i reati di illegale detenzione e porto di una carabina ad aria compressa. La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato, limitandosi a riformare parzialmente la sentenza di primo grado solo per quanto riguarda l’entità della pena (la cosiddetta dosimetria).
La Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione sulla base di due elementi chiave:
1. L’ascrivibilità della condotta: l’arma era stata rinvenuta all’interno dell’autovettura dell’imputato e quest’ultimo non aveva fornito alcuna spiegazione alternativa plausibile.
2. La funzionalità dell’arma: gli investigatori avevano condotto prove di sparo che confermavano la capacità offensiva della carabina.
Nonostante la chiarezza delle motivazioni, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione.
Il Ricorso in Cassazione e la sua Inammissibilità
Il nodo centrale della questione risiede nella modalità con cui è stato formulato il ricorso. La Suprema Corte ha rilevato che i motivi presentati dalla difesa non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelli già sollevati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’avvocato si era limitato a copiare e incollare le argomentazioni precedenti, senza sviluppare una critica argomentata contro la specifica motivazione della sentenza di secondo grado.
La Regola Giurisprudenziale sul Ricorso Inammissibile
La Corte ha richiamato un suo consolidato orientamento, secondo cui un ricorso per cassazione è ricorso inammissibile se i motivi si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi. Tali motivi sono considerati “non specifici ma soltanto apparenti”, poiché non assolvono alla loro funzione tipica, che è quella di criticare in modo logico e giuridico la decisione impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti (come stabilire se l’arma fosse o meno dell’imputato), ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione completa e coerente, basata sulle prove raccolte. Il ricorso, invece di attaccare eventuali vizi logici o giuridici di tale motivazione, si è limitato a riproporre la stessa versione dei fatti, ignorando di fatto il ragionamento del giudice di secondo grado. Questo comportamento processuale rende il ricorso inutile e, per l’appunto, inammissibile.
Conclusioni
La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: non basta avere torto o ragione nel merito, è essenziale sapere come presentare le proprie doglianze. Un ricorso deve essere un dialogo critico con la sentenza che si impugna, non un monologo che ignora le ragioni del giudice. La conseguenza di un ricorso formulato in modo non specifico è severa: non solo viene dichiarato inammissibile, ma il ricorrente viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza dell’impugnazione. Questo serve da monito sulla necessità di affidarsi a difensori esperti e di formulare atti processuali con la massima cura e specificità.
Perché il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere pedissequamente gli stessi motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza svolgere una critica argomentata e specifica contro la motivazione della sentenza impugnata.
Quali erano i reati per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per i reati di illegale detenzione e porto di una carabina ad aria compressa.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa dei profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23702 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23702 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Modica il 13/11/1993
avverso la sentenza del 27/09/2024 della Corte d’appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Catania, in parziale riforma limitatamente alla dosimetria della pena, ha confermato la sua condanna per i reati di illegali detenzione e porto di una carabina ad aria compressa;
ritenuto che l’unico, articolato motivo denuncia censure che hanno costituito motivi di appello e che il Giudice di secondo grado ha adeguatamente vagliato e disatteso;
rilevato, infatti, che la sentenza impugnata motiva adeguatamente sia sulla ascrivibilità della condotta, valorizzandosi che l’arma fu rinvenuta nella sua autovettura e l’assenza di qualsiasi spiegazione alternativa, sia sulla funzionalità dell’arma, valorizzandosi le prove di sparo svolte dagli investigatori;
considerato che – a fronte di tale motivazione, priva di fratture logiche e aderente alle risultanze di prova – la difesa si limita a svolgere critiche del tutto a-specifiche e richiamato il pertinente arresto secondo cui «¨ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019,COGNOME, Rv. 277710 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
EVA TOSCANI