Ricorso in Cassazione: l’errore che lo rende inammissibile
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede il rispetto di regole procedurali ferree, la cui violazione può avere conseguenze definitive. Una recente sentenza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso inammissibile è quello presentato personalmente dalla parte, senza l’assistenza di un avvocato specializzato. Questa decisione sottolinea l’importanza cruciale della difesa tecnica qualificata nel grado più alto del nostro sistema giudiziario.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una richiesta di revisione di una sentenza di condanna, emessa nel 2015 da un Tribunale. La condannata aveva presentato istanza alla Corte di Appello competente, la quale l’aveva dichiarata inammissibile. Secondo i giudici di merito, la richiesta non si basava su nuove prove, come richiesto dalla legge, ma si limitava a criticare la motivazione della sentenza originale. Eventuali questioni sulla mancata conoscenza del procedimento, inoltre, avrebbero dovuto essere sollevate tramite un diverso strumento processuale, l’incidente di esecuzione.
Non soddisfatta della decisione, la persona condannata decideva di agire in autonomia, proponendo una ‘impugnazione’ direttamente davanti alla stessa Corte di Appello, con un atto sottoscritto personalmente. Successivamente, dal carcere dove era detenuta, inviava un’ulteriore nota manoscritta. Gli atti venivano quindi trasmessi alla Corte di Cassazione per la valutazione di competenza.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, qualificando l’atto come ricorso, lo ha dichiarato immediatamente ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle ragioni della ricorrente, ma si è fermata a un ostacolo puramente procedurale, eppure insormontabile. La Corte ha stabilito che la proposizione personale del ricorso, senza il patrocinio di un difensore abilitato, costituisce una causa di inammissibilità che preclude qualsiasi esame della fondatezza delle censure.
Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria per aver promosso un ricorso privo dei requisiti essenziali.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è netta e si fonda su una modifica legislativa cruciale introdotta nel 2017. La legge n. 103 del 23 giugno 2017 ha infatti modificato gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, stabilendo un principio inderogabile: il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Questa norma mira a garantire un elevato standard di tecnicismo giuridico nel giudizio di legittimità, che non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione del diritto. La complessità delle questioni trattate in Cassazione richiede una competenza specifica che solo un avvocato patrocinante in Cassazione può offrire. La facoltà per la parte di presentare personalmente l’atto di impugnazione è quindi venuta meno per questo specifico grado di giudizio. Poiché il ricorso in esame era stato sottoscritto unicamente dalla parte, la Corte non ha potuto fare altro che constatarne la radicale inammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa sentenza offre un insegnamento pratico di grande importanza. Chiunque intenda contestare una decisione giudiziaria davanti alla Corte di Cassazione deve necessariamente affidarsi a un avvocato cassazionista. Il ‘fai da te’ processuale, in questo contesto, non solo è inefficace, ma è anche controproducente, portando a una declaratoria di inammissibilità e a sanzioni economiche. La difesa tecnica non è una mera formalità, ma un requisito sostanziale imposto dalla legge per assicurare la serietà e la qualità del contenzioso davanti alla più alta giurisdizione nazionale. Ignorare questa regola significa precludersi ogni possibilità di vedere esaminate le proprie ragioni.
È possibile presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione?
No. A seguito della modifica legislativa del 2017 (legge n. 103/2017), il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile per un vizio di forma?
La parte ricorrente viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene determinato dal giudice.
Per quale motivo la richiesta di revisione iniziale era stata respinta?
La Corte di Appello aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione perché si basava su censure alla motivazione della sentenza di condanna, anziché su nuove prove, che sono il presupposto necessario per questo tipo di impugnazione straordinaria.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46123 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46123 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nata a ANCONA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; richieste del PG NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso lette le venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello dell’Aquila ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza emessa il 20 novembre 2015 dal Tribunale di Ancona nei confronti di NOME COGNOME, presentata da quest’ultima. I giudici abruzzesi hanno in quella sede rilevato che l’istanza di revisione si fondava soltanto su censure mosse alla motivazione della pronuncia di condanna, senza prospettare ragioni riconducibili ai casi di cui all’art. 630 cod. proc. pen., aggiungendo che eventuali questioni relative alla mancata conoscenza del procedimento avrebbero dovuto essere proposte con incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen.
Avverso questo provvedimento, NOME COGNOME, cori atto sottoscritto personalmente, ha proposto «impugnazione» davanti alla medesima Corte di appello dell’Aquila.
Successivamente, per il tramite dell’Ufficio Matricola della Casa circondariale di Pescara presso cui è detenuta, la condannata ha trasmesso alla suddetta Corte di appello un’ulteriore propria nota manoscritta, allegando anche tre immagini asseritamente utili per una nuova valutazione della vicenda.
La Corte abruzzese ha trasmesso tutti gli atti a questa Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 658, comma 5, cod. proc. pen.
Il ricorso, tale dovendosi qualificare l’impugnazione avverso il provvedimento della Corte di appello, è inammissibile, non potendo essere proposto dalla parte personalmente. A seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, l’atto deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale del Corte di cassazione.
La ricorrente deve essere pertanto condannata, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 ottobre 2023
NOME
Il
Cóngidlierf estensore
Il Presiderte