Ricorso Inammissibile in Cassazione: Perché la Firma dell’Avvocato è Obbligatoria
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso per cassazione presentato personalmente dal condannato, senza la sottoscrizione di un difensore abilitato, è irrimediabilmente destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile. Questa decisione, sebbene possa apparire puramente formale, affonda le sue radici in una precisa scelta del legislatore volta a garantire la tecnicità e la serietà del giudizio di legittimità.
Il Fatto: Un Appello Diretto alla Suprema Corte
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza. Anziché avvalersi di un legale iscritto all’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione, l’interessato ha redatto e proposto personalmente l’atto di impugnazione. Tale iniziativa si è scontrata con le rigide previsioni del codice di procedura penale, portando la Corte a una valutazione preliminare sulla validità stessa del ricorso.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile ‘de plano’
La Corte di Cassazione non ha esaminato il merito delle doglianze sollevate dal ricorrente. La decisione si è fermata a un livello precedente, quello dell’ammissibilità. L’ordinanza ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, ovvero senza necessità di udienza o di ulteriori approfondimenti. Questa procedura accelerata è prevista proprio per i casi in cui mancano i presupposti essenziali dell’impugnazione, come la corretta sottoscrizione dell’atto.
La Sottoscrizione dell’Avvocato come Requisito Fondamentale
La Corte ha basato la sua decisione sull’interpretazione della normativa vigente, come modificata dalla cosiddetta ‘Riforma Orlando’ (legge n. 103/2017). Tale legge ha escluso categoricamente la facoltà dell’imputato o del condannato di presentare personalmente ricorso per cassazione, stabilendo che esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono nette e si fondano su un’applicazione diretta della legge. Il legislatore, con la riforma del 2017, ha inteso rafforzare il filtro di accesso alla Corte di Cassazione. Il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito dove si riesaminano i fatti, ma una sede in cui si controlla la corretta applicazione della legge e il rispetto delle norme processuali. Per questo, è richiesta una competenza tecnica specialistica che solo un avvocato cassazionista può garantire. La sottoscrizione del difensore non è, quindi, un mero adempimento burocratico, ma una garanzia della serietà e della fondatezza giuridica delle censure mosse al provvedimento impugnato.
Le Conclusioni
In conclusione, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la sua impugnazione non è stata esaminata, rendendo definitiva l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione viene applicata quando non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità. La vicenda sottolinea in modo inequivocabile che nel processo penale, e in particolare nel giudizio di Cassazione, l’assistenza di un difensore specializzato non è una facoltà, ma un requisito imprescindibile imposto dalla legge.
Un condannato può presentare personalmente ricorso in Cassazione?
No. Secondo la normativa introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso viene presentato senza la firma di un avvocato cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile ‘de plano’, cioè senza nemmeno essere discusso nel merito. L’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Oltre alle spese processuali, ci sono altre sanzioni in caso di ricorso inammissibile?
Sì. In mancanza di elementi che escludano la colpa del ricorrente, la Corte lo condanna anche al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5605 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5605 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: FOTI NOME COGNOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 19/02/1967
avverso l’ordinanza del 27/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso in esame – avverso la ordinanza emessa dal Tribunale Sorveglianza di Roma in data 27 giugno 2024 – è stato proposto e redatto personalmente dall’interessato.
Come è noto il legislatore con la legge n.103 del 2017 ha escluso la facoltà d imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere – in ogni caso – sottoscritto, a p di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassa (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; v. Sez. U. 21.12.2017, Aie/io). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilit al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pro pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 dicembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente