Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’appello
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: non è possibile presentare un appello che si limiti a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nel grado precedente. Questa ordinanza mette in luce le conseguenze di un ricorso inammissibile, sottolineando l’importanza di formulare motivi di impugnazione specifici e critici verso la decisione contestata, pena la condanna a sanzioni pecuniarie.
I fatti del caso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Lecce. Il ricorrente lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche, un punto già sollevato e discusso nel precedente grado di giudizio. La sua difesa, tuttavia, non ha introdotto nuovi elementi o critiche specifiche alla logica giuridica seguita dalla Corte territoriale, limitandosi a riproporre la medesima questione.
L’analisi del ricorso inammissibile da parte della Corte
La Suprema Corte, nell’esaminare il caso, ha immediatamente rilevato la natura puramente riproduttiva del motivo di ricorso. I giudici hanno evidenziato che la Corte d’Appello aveva già adeguatamente vagliato e disatteso la richiesta di attenuanti generiche, supportando la propria decisione con ‘corretti argomenti giuridici’. Di conseguenza, il ricorso presentato alla Cassazione non era altro che una ripetizione di una doglianza già risolta, priva di quella specificità critica necessaria per un’ammissibile impugnazione di legittimità.
Le motivazioni della decisione
La motivazione alla base della declaratoria di inammissibilità risiede nel ruolo stesso della Corte di Cassazione. Essa non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si riesaminano i fatti, ma un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che non muove critiche specifiche alla sentenza, ma si limita a riproporre le stesse questioni di merito, non assolve a questa funzione. Pertanto, viene considerato ricorso inammissibile e non può essere esaminato nel merito. La Corte ha ritenuto che mancassero i presupposti per una nuova valutazione, confermando la decisione precedente.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
Le conclusioni della Corte sono nette: il ricorso è dichiarato inammissibile. Questa decisione comporta due conseguenze dirette per il ricorrente. La prima è la condanna al pagamento delle spese processuali. La seconda, più significativa, è la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale citata (Corte cost. n. 186 del 2000), funge da deterrente contro la proposizione di ricorsi palesemente infondati o meramente dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario senza reali prospettive di accoglimento. La pronuncia, dunque, serve da monito: ogni impugnazione deve essere fondata su motivi concreti e pertinenti, non su una sterile riproposizione di argomenti già sconfessati.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato inammissibile secondo questa ordinanza?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando il motivo proposto è meramente riproduttivo di una doglianza già adeguatamente esaminata e respinta dal giudice di merito con argomentazioni giuridiche corrette.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘meramente riproduttivo’?
Significa che il ricorso si limita a ripetere una lamentela o un profilo di critica già presentato nel precedente grado di giudizio, senza aggiungere nuovi argomenti o contestare specificamente la logica giuridica della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24000 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24000 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DELL’AQUILA NOME NOME a FRANCAVILLA FONTANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
considerato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha censurato la mancata concessione delle attenuanti generiche, è meramente riproduttivo di profilo di doglianza già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito a pagina 1 della sentenza impugnata;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/4/2024