Ricorso Inammissibile: Quando un Motivo Non Può Essere Riprosto
Il principio secondo cui una questione già giudicata non può essere nuovamente discussa è un cardine del nostro sistema processuale. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa regola, dichiarando un ricorso inammissibile proprio perché basato su un motivo già esaminato e respinto in precedenza. Questa decisione sottolinea l’importanza di presentare motivi di impugnazione nuovi e fondati, per non incorrere in una declaratoria di inammissibilità e nelle relative conseguenze economiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si tratta di elementi che, se riconosciuti, avrebbero potuto comportare una riduzione della pena inflitta.
Il ricorrente, dunque, chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare questo specifico punto della decisione impugnata, ritenendo che i giudici di merito non avessero adeguatamente valutato gli elementi a suo favore.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha rigettato la richiesta del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di tale decisione non risiede in una valutazione di merito sulla concessione o meno delle attenuanti, bensì in un aspetto puramente processuale di fondamentale importanza.
I giudici hanno infatti rilevato che la questione delle attenuanti generiche era già stata oggetto di una precedente sentenza, definita “rescindente”, la quale aveva già ritenuto infondato il medesimo punto. In altre parole, il tema era già stato affrontato e deciso in una fase anteriore dello stesso procedimento giudiziario.
Di conseguenza, la Corte ha stabilito che il motivo non poteva essere nuovamente dedotto. La riproposizione di una questione già decisa rende l’impugnazione inammissibile, in quanto si tenta di ottenere un nuovo giudizio su un punto ormai consolidato. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende è stata la diretta conseguenza di questa declaratoria.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni alla base della decisione sono radicate nel principio di economia processuale e di definitività delle decisioni giudiziarie. La Corte ha qualificato il motivo di ricorso come “indeducibile”, un termine tecnico che indica l’impossibilità di sollevare una determinata questione in una specifica fase del processo. Poiché il punto relativo alle attenuanti generiche era stato già vagliato e ritenuto infondato dalla sentenza rescindente, esso era divenuto non più contestabile nelle fasi successive del giudizio. Consentire di ridiscutere all’infinito questioni già decise creerebbe un’incertezza del diritto e un allungamento ingiustificato dei tempi processuali. La decisione della Corte, pertanto, non entra nel merito della richiesta, ma si ferma a un controllo preliminare, bloccando un tentativo di aggirare una decisione già presa.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono significative. Essa funge da monito per chi intende presentare ricorso in Cassazione: è essenziale che i motivi di impugnazione siano nuovi e non riguardino questioni già coperte da un precedente giudicato interno al medesimo procedimento. Insistere su argomenti già respinti non solo non porta al risultato sperato, ma si traduce in una sicura declaratoria di inammissibilità, con l’aggravio delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa pronuncia ribadisce la funzione della Corte di Cassazione come giudice di legittimità, il cui compito non è riesaminare all’infinito il merito delle vicende, ma assicurare la corretta applicazione della legge e la stabilità delle decisioni giudiziarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo proposto, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, era già stato esaminato e respinto da una precedente sentenza nello stesso procedimento.
È possibile riproporre in un ricorso un motivo che è già stato giudicato infondato?
No, sulla base di questa ordinanza, un motivo di ricorso che è già stato oggetto di una decisione e ritenuto infondato non può essere riproposto. Tentare di farlo rende l’impugnazione inammissibile.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6377 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6377 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BITONTO il 24/07/1959
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale avuto riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è indeducibile poiché il relativo punto era già stato oggetto della sentenza rescindente, che l’aveva ritenuto infondato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21/01/2025
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