Ricorso inammissibile se il motivo è generico: Analisi di una decisione della Cassazione
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi giudiziarie. Un principio fondamentale del diritto processuale è che ogni impugnazione deve essere specifica, dettagliata e critica nei confronti della decisione che si contesta. Quando ciò non avviene, il rischio è che l’atto venga considerato vago e, di conseguenza, si incorra in una declaratoria di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa regola, sottolineando l’importanza di una motivazione puntuale e non generica.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva impugnato la decisione dei giudici di secondo grado lamentando due aspetti principali: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena, ovvero la quantificazione della sanzione ritenuta eccessiva. Questi sono motivi di ricorso molto comuni nei processi penali, dove la difesa cerca di ottenere una pena più mite per il proprio assistito.
Tuttavia, l’appello non si limitava a sollevare queste questioni, ma doveva, per essere efficace, argomentare specificamente perché la decisione della Corte d’Appello fosse errata nel merito e nella motivazione.
La Decisione della Corte e la Specificità dei Motivi di Ricorso
La Suprema Corte, investita della questione, ha esaminato il ricorso e lo ha rapidamente liquidato, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un unico, ma decisivo, punto: la genericità del motivo di impugnazione. Secondo gli Ermellini, il ricorrente non aveva mosso alcuna critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza della Corte d’Appello. In altre parole, l’atto di ricorso si era limitato a enunciare un dissenso, senza però spiegare nel dettaglio perché il ragionamento dei giudici di merito fosse sbagliato o illogico.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione è sintetica ma estremamente chiara. Il Collegio ha ritenuto il motivo di ricorso “del tutto generico” perché non era stato dedotto “alcunché rispetto alla motivazione della sentenza impugnata”. Questo significa che un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi o una lamentela astratta. È necessario che l’appellante instauri un vero e proprio dialogo critico con la sentenza che intende contestare, analizzandone i passaggi logici e giuridici e indicando con precisione dove e perché il giudice avrebbe sbagliato. In assenza di questo confronto specifico, l’impugnazione perde la sua funzione e viene considerata inammissibile. La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare ricorsi palesemente infondati o proposti senza la dovuta diligenza.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: l’onere della specificità dei motivi di impugnazione. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione di un atto di ricorso richiede un’analisi approfondita e meticolosa della sentenza da impugnare, individuando con esattezza i vizi logici o giuridici e articolando una critica circostanziata. Per i cittadini, la lezione è che non basta sentirsi nel giusto per vincere una causa; è fondamentale che le proprie ragioni siano esposte in modo tecnicamente corretto e conforme alle regole del processo. Un ricorso inammissibile non solo chiude la porta a un ulteriore esame del merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche negative. Pertanto, la professionalità e la precisione nella redazione degli atti processuali si confermano elementi imprescindibili per una tutela legale efficace.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era del tutto generico e non conteneva alcuna argomentazione specifica contro la motivazione della sentenza impugnata.
Quali erano gli argomenti del ricorso?
Il ricorso verteva sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14488 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14488 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 29173/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuan generiche e alla dosimetria della pena;
Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata (cfr., pag. 9);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2023.