Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna alle Spese per Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e rigore. Quando un motivo di impugnazione è formulato in modo vago, le conseguenze possono essere severe. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché totalmente privo delle ragioni di diritto a suo fondamento, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava la presunta violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. In sostanza, il ricorrente lamentava che i giudici di secondo grado non avessero ridotto la pena al massimo livello possibile previsto per le attenuanti, ma lo faceva senza articolare specifiche argomentazioni giuridiche a supporto della sua tesi.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del processo penale: la specificità dei motivi di ricorso. Non è sufficiente enunciare una violazione di legge; è necessario spiegare in modo chiaro e dettagliato perché la decisione impugnata sarebbe errata dal punto di vista giuridico.
La Corte ha ritenuto che la richiesta del ricorrente fosse meramente assertiva e priva di qualsiasi argomentazione critica rispetto alla sentenza della Corte d’Appello. Questa carenza ha reso impossibile per i giudici di legittimità valutare la fondatezza della censura, portando inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono nette. Il ricorso è stato qualificato come ‘generico’ perché ‘totalmente privo delle ragioni di diritto che sorreggono la richiesta’. Questa genericità costituisce un vizio insanabile che impedisce al giudice di esaminare il merito della questione.
Inoltre, la Corte ha applicato le conseguenze previste dalla legge per i casi di ricorso inammissibile. Poiché non è stata ravvisata un’assenza di colpa da parte del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamando a tal proposito la sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000), sono scattate due sanzioni economiche:
1. La condanna al pagamento delle spese del procedimento.
2. La condanna al pagamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa dalla Corte.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. La redazione dell’atto deve essere curata nei minimi dettagli, con motivi specifici, pertinenti e giuridicamente argomentati. Una doglianza generica non solo è destinata al fallimento, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche significative. Per gli avvocati, ciò significa un’attenta analisi della sentenza impugnata e la costruzione di un impianto argomentativo solido, capace di superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte. Per i cittadini, sottolinea l’importanza di affidarsi a professionisti competenti per la tutela dei propri diritti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché considerato generico, in quanto era totalmente privo delle ragioni di diritto a sostegno della richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ‘assenza di colpa’ nella causa di inammissibilità?
Si riferisce a situazioni eccezionali in cui l’inammissibilità non è imputabile al ricorrente. La Corte, richiamando una sentenza della Corte Costituzionale, ha ritenuto che in questo caso non vi fossero elementi per escludere la colpa del ricorrente, giustificando così la condanna alle spese e alla sanzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8214 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8214 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME – che, con un unico moti deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanz attenuanti generiche nella massima estensione – è inammissibile perché generico, in quanto totalmente privo delle ragioni di diritto che sorreggono la richiesta;
stante l’inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazio della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa del ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.