Ricorso Inammissibile: La Decisione della Cassazione su Appelli Generici
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che questo sia specifico, dettagliato e non si limiti a una semplice richiesta di riesame dei fatti. Un recente provvedimento ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su doglianze generiche e riproduttive di argomenti già respinti. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti di ammissibilità di un’impugnazione e le conseguenze di una sua violazione.
I Fatti del Caso: La Revoca della Detenzione Domiciliare
Il caso ha origine dalla decisione del Tribunale di Sorveglianza di confermare la revoca della detenzione domiciliare a un individuo. La misura alternativa era stata interrotta a seguito di comportamenti ritenuti “gravi e reiterati”, posti in essere a breve distanza dall’inizio del beneficio. Tali condotte, secondo quanto riportato dalle Forze dell’ordine, erano state giudicate incompatibili con la prosecuzione della misura.
Contro questa decisione, l’interessato ha proposto ricorso per Cassazione, articolando due principali motivi di lamentela. Con il suo appello, chiedeva un riesame completo della sua posizione, sostenendo un presunto difetto di motivazione nell’ordinanza impugnata.
La Valutazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte Suprema ha respinto l’appello, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su diverse ragioni giuridiche che evidenziano i limiti del giudizio di legittimità. In primo luogo, i giudici hanno osservato che il ricorso non mirava a evidenziare un vizio di legge, ma a ottenere una nuova valutazione nel merito dei fatti, un’attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Inoltre, l’atto di impugnazione è stato giudicato meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte con argomentazioni giuridiche “ineccepibili” dal Tribunale di Sorveglianza. Mancava, quindi, una critica specifica e puntuale delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato, elemento essenziale per la validità di un ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si sono concentrate sulla natura del ricorso inammissibile. È stato sottolineato come la prospettazione del ricorrente fosse in “palese contrasto” con le emergenze processuali. Le informazioni trasmesse dalle Forze dell’ordine avevano infatti corroborato la tesi dei comportamenti incompatibili con il beneficio della detenzione domiciliare. Questi elementi fattuali, già adeguatamente valutati dal giudice di merito, non potevano essere rimessi in discussione in sede di legittimità attraverso un appello generico.
La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata, secondo cui un ricorso è inammissibile quando non si confronta criticamente con la motivazione della decisione impugnata, ma si limita a riproporre le stesse argomentazioni già disattese. La mancanza di specificità dei motivi rende l’appello non idoneo a innescare il controllo di legittimità demandato alla Corte di Cassazione.
Le Conclusioni: Conseguenze e Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la conferma definitiva della revoca della detenzione domiciliare, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso per Cassazione deve essere uno strumento di critica giuridica mirata e non un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la redazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi approfondita della motivazione del provvedimento contestato, individuando specifici vizi di legge e argomentando in modo puntuale, per evitare una pronuncia di ricorso inammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico, si limitava a riproporre doglianze già esaminate e respinte dal tribunale precedente senza una critica specifica, e chiedeva un riesame dei fatti, attività non consentita alla Corte di Cassazione. Inoltre, le affermazioni del ricorrente erano in palese contrasto con le prove processuali.
Cosa significa che i comportamenti erano ‘incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa’?
Significa che le azioni commesse dal soggetto erano talmente gravi e ripetute da violare le condizioni della detenzione domiciliare, dimostrando che non era più meritevole di beneficiare di una misura alternativa al carcere e rendendo necessaria la revoca del beneficio.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31984 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31984 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato il 11/08/1991
avverso l’ordinanza del 15/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale di sorveglianza di Torino il 15 aprile 2025, che veniva presentato nell’interesse di NOME COGNOME
Ritenuto, innanzitutto, che il ricorso in esame, che veniva articolato in due doglianze, postulando indimostrate carenze motivazionali dell’ordinanza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione di NOME COGNOME che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali, che imponevano la conferma del provvedimento di revoca della detenzione domiciliare emesso dal Magistrato di sorveglianza di Alessandria il 22 marzo 2025.
Ritenuto, inoltre, che l’atto di impugnazione oggetto di vaglio si incentra su doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dal Tribunale di sorveglianza di Torino, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274816 – 01; Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, COGNOME, Rv. 248192 – 01).
Ritenuto, infine, che il ricorso di NOME COGNOME si incentra su una prospettazione in palese contrasto con le emergenze processuali, corroborate dalle informazioni trasmesse dalle Forze dell’ordine, dalle quali erano emersi «comportamenti incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa alla detenzione, in quanto gravi e reiterati e posti in essere a breve distanza dall’avvio della misura alternativa con ordinanza in data 21.05.2024 d notificata in data 22.10.2024
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 settembre 2025.