Ricorso Inammissibile: Quando la Firma dell’Imputato Costa Cara
Nel complesso mondo della procedura penale, le regole formali non sono semplici cavilli, ma pilastri che garantiscono l’ordine e la validità del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una di queste regole fondamentali: il ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto da un difensore abilitato, pena una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo principio, rafforzato dalla riforma del 2017, ha conseguenze dirette e significative per l’imputato, come vedremo analizzando il caso.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Padova. L’elemento cruciale, che ha determinato l’esito del giudizio di legittimità, non risiede nelle motivazioni di merito addotte, ma in un vizio formale preliminare: l’atto di impugnazione era stato proposto e firmato direttamente dall’interessato, senza l’assistenza e la sottoscrizione di un avvocato.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una procedura snella e senza udienza (de plano), ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel vivo delle doglianze sollevate dall’imputato, poiché il vizio procedurale riscontrato ha impedito in radice l’instaurazione di un valido rapporto di impugnazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Violazione dell’Art. 613 del Codice di Procedura Penale
Il cuore della motivazione risiede nella violazione dell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. La Corte ha ribadito che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, gli atti di ricorso per Cassazione devono essere obbligatoriamente sottoscritti da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. La sottoscrizione personale dell’imputato, pertanto, non è più sufficiente e rende l’atto nullo.
La Suprema Corte sottolinea che tale requisito è un presupposto essenziale per la validità del ricorso stesso. La sua assenza costituisce un vizio talmente grave da precludere qualsiasi esame del merito. A margine, i giudici hanno anche notato la genericità dei motivi di ricorso, un ulteriore elemento che, seppur non decisivo data la pregiudiziale questione formale, avrebbe comunque pesato negativamente sulla sua ammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche e la Necessità della Difesa Tecnica
Questa ordinanza riafferma con forza un principio cardine: l’accesso alla giustizia di legittimità richiede il filtro e la competenza di un professionista qualificato. Per l’imputato, le implicazioni sono chiare: tentare la via del ‘fai da te’ in Cassazione non solo è inefficace, ma è anche controproducente.
La declaratoria di ricorso inammissibile non solo chiude la porta a una revisione della sentenza impugnata, ma comporta anche una sanzione economica. La decisione serve da monito: la difesa tecnica nel giudizio di Cassazione non è una facoltà, ma un obbligo procedurale la cui inosservanza porta a conseguenze pregiudizievoli e inevitabili.
Un imputato può presentare e firmare personalmente un ricorso per Cassazione?
No. L’ordinanza chiarisce che, in base all’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato nel 2017, il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile presentato personalmente dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile con una procedura semplificata (de plano). Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso ammonta a tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
La Corte ha esaminato i motivi del ricorso nel merito?
No. La violazione della norma sulla sottoscrizione del ricorso è un vizio procedurale che impedisce l’instaurazione di un valido rapporto di impugnazione. Pertanto, la Corte non arriva a esaminare il merito dei motivi, che peraltro ha definito come generici.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32895 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32895 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI 058GUNN) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2024 del TRIBUNALE di PADOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
R.G.N. 18562/24 COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall’imputato in violazione di quanto disposto dall’art. 613, comm 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l’instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche voler tacere della genericità dei motivi di ricorso.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2024