Ricorso Inammissibile: Quando la Firma dell’Imputato Annulla l’Impugnazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso inammissibile può derivare da un vizio di forma apparentemente semplice, ma dalle conseguenze definitive. Il caso in esame dimostra come la sottoscrizione personale del ricorso da parte dell’imputato, anziché del suo difensore abilitato, conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, precludendo ogni esame nel merito della questione. Vediamo insieme i dettagli di questa vicenda processuale.
I Fatti del Processo
Sei persone ricorrevano in Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello di Napoli, la quale aveva confermato la loro condanna di primo grado. Le accuse a loro carico erano gravi: minaccia grave e porto illecito di armi e altri oggetti atti a offendere. La decisione dei giudici di merito le aveva ritenute responsabili dei reati contestati, applicando le relative pene.
I Motivi del Ricorso e la Sorpresa Procedurale
Nel tentativo di ribaltare la condanna, le ricorrenti avevano presentato ricorso alla Suprema Corte, lamentando principalmente due aspetti: l’illegalità della pena, a loro dire inflitta senza un’adeguata considerazione della loro personalità, e la manifesta illogicità della motivazione contenuta nella sentenza d’appello. Tuttavia, l’attenzione della Corte di Cassazione si è concentrata su un aspetto preliminare e dirimente: le modalità di presentazione del ricorso stesso. Tutti gli atti di impugnazione, infatti, erano stati proposti e sottoscritti direttamente dalle imputate.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile per Vizio di Forma
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili senza entrare nel merito delle doglianze. La decisione si fonda su una regola procedurale non derogabile, sancita dall’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Corte
I giudici hanno spiegato che la normativa vigente, in particolare dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, impone che i ricorsi per cassazione siano sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. La ratio di questa norma è quella di garantire un filtro tecnico-giuridico, assicurando che le impugnazioni presentate alla Suprema Corte posseggano un livello qualitativo adeguato al giudizio di legittimità, che non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione del diritto.
La firma personale delle imputate ha quindi costituito una violazione insanabile della procedura, che impedisce “in via originaria l’instaurazione di un valido rapporto di impugnazione”. La Corte ha sottolineato che questo vizio è talmente grave da assorbire ogni altra valutazione, inclusa la genericità dei motivi di ricorso sollevati.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una declaratoria di inammissibilità per tutti i ricorsi e la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in conformità con la legge, è stata disposta la condanna al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito sull’importanza cruciale del rispetto delle regole procedurali. Nel giudizio di cassazione, la forma è sostanza, e l’assistenza di un difensore specializzato non è una facoltà, ma un requisito essenziale per poter vedere esaminate le proprie ragioni.
Può un imputato presentare e firmare personalmente un ricorso in Cassazione?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che i ricorsi devono essere proposti e sottoscritti da un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, come previsto dall’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale. Un ricorso firmato direttamente dall’imputato è inammissibile.
Qual è la conseguenza principale di un ricorso inammissibile per un vizio di forma come la mancata firma dell’avvocato?
La conseguenza è che il ricorso non viene esaminato nel merito. Il vizio di forma impedisce l’instaurazione di un valido rapporto processuale e porta alla dichiarazione di inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Perché la legge richiede la firma di un avvocato specializzato per i ricorsi in Cassazione?
Sebbene non esplicitato nel dettaglio nell’ordinanza, la norma (art. 613 c.p.p.) mira a garantire un “filtro” di tecnicità e professionalità. Il ricorso in Cassazione non è un riesame dei fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. La firma dell’avvocato assicura che i motivi del ricorso siano giuridicamente fondati e presentati in modo appropriato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37305 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37305 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TORRE NOME il DATA_NASCITA AVVISATI NOME nato a TORRE NOME il DATA_NASCITA ABBELLITO NOME nato a TORRE NOME il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORRE NOME il DATA_NASCITA ABBELLITO NOME nato a TORRE NOME il DATA_NASCITA ABBELLITO NOME nato a TORRE NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Abbellito NOME, Abbellito NOME, Avvisati NOME, Abbellito NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale le ricorrenti erano state ritenute responsabili dei delitti di minaccia grave e di porto illecito di armi ed altri oggetti atti ad offendere;
Con il primo ed il secondo motivo di gravame, tutte le ricorrenti denunziano, rispettivamente, l’illegalità della pena per mancata considerazione della personalità delle imputate e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.
Tutti i ricorsi sono inammissibili, perché direttamente proposti e sottoscritti dalle imputate in violazione di quanto disposto dall’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l’instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11 settembre 2024.