Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce la sua Funzione
Quando ci si rivolge alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere che non si sta iniziando un terzo processo. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito un principio cardine: presentare un ricorso inammissibile, che si limita a copiare e incollare i motivi già respinti in appello, è un’azione destinata al fallimento. Questa decisione non solo chiarisce i limiti del giudizio di legittimità ma serve anche da monito per un corretto esercizio del diritto di difesa.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto colpevole di un reato, con l’aggravante della recidiva, poiché aveva già una condanna definitiva per un crimine identico. Secondo i giudici di merito, questa circostanza dimostrava un ‘consolidamento del proposito criminoso’, ovvero una chiara indifferenza verso le sanzioni precedenti e una persistenza nella condotta illecita.
Contro questa sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione proprio in relazione al riconoscimento della recidiva.
La Valutazione del Ricorso Inammissibile da Parte della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha rapidamente liquidato, dichiarandolo inammissibile. La ragione è tanto semplice quanto perentoria: i motivi presentati erano una mera riproduzione delle questioni già esaminate e confutate, con argomentazioni logiche e giuridiche corrette, dalla Corte d’Appello.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che un ricorso è inammissibile quando si fonda sugli stessi motivi proposti in appello e motivatamente respinti in secondo grado. Questo avviene per due ragioni principali:
1. Insindacabilità del merito: La Cassazione non può riesaminare i fatti e le valutazioni di merito, se queste sono state motivate in modo adeguato e logico dai giudici precedenti.
2. Genericità delle doglianze: Quando un ricorso si limita a ripetere le stesse argomentazioni, risulta generico e denuncia solo apparentemente un errore di diritto, cercando in realtà di ottenere una nuova valutazione del caso, compito che non spetta alla Suprema Corte.
Le Motivazioni della Decisione
Nelle motivazioni, la Corte ha chiarito che il suo ruolo è quello di giudice della legittimità, non di ‘terzo grado’ del giudizio. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria. Non può, e non deve, sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva spiegato in modo esauriente perché la recidiva fosse stata correttamente applicata, evidenziando come la precedente condanna non avesse sortito alcun effetto dissuasivo sull’imputato. Riproporre la stessa identica doglianza in Cassazione, senza evidenziare un vizio specifico di logica o di diritto nel ragionamento della Corte territoriale, trasforma il ricorso in un atto puramente dilatorio e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le conseguenze per il ricorrente non sono di poco conto: oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione ha lo scopo di scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati.
La pronuncia serve come un importante promemoria: il ricorso in Cassazione è uno strumento prezioso ma va utilizzato con cognizione di causa, prospettando questioni di diritto nuove e specifiche o vizi di legittimità concreti, e non come un ultimo, sterile tentativo di rimettere in discussione l’intera vicenda processuale.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando è una mera riproduzione dei motivi già proposti e motivatamente respinti nel giudizio d’appello, risultando così generico e non mirato a denunciare uno specifico errore di diritto o di logica.
Perché la ripetizione degli stessi motivi d’appello rende il ricorso inammissibile?
Perché la Corte di Cassazione non è un giudice di terzo grado che può riesaminare i fatti, ma un giudice di legittimità. Ripetere le stesse argomentazioni equivale a chiedere una nuova valutazione del merito, compito che non spetta alla Corte Suprema, la quale può solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1426 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1426 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 24/12/1990
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione in ordine al ritenuti recidiv è riproduttivo di questione già esaminata. e confutata con corretti riferimenti fattuali eclgoment giuridici dalla Corte di appello che ha evidenziato come il ricorrente, anche in ragi :Tie del condanna definitiva per identico reato, avesse palesato il consolidamento di un :iroposito criminoso indifferente alle precedenti sanzioni; che risulta, infatti, inammissibile il ri :ors cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti ir secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente lotivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denti’ ‘clan° un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 50608);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la corulanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa’, D re della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento c’e le spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2024