Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30683 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30683 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a AGROPOLI il 10/11/1954
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
NOME NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all’ar comma 1 D.L. n.4 del 2019, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e
vizio della motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità, essendo carente l’eleme soggettivo del reato, non essendo a conoscenza che anche l’obbligo di dimora fosse una misura
cautelare personale da dichiarare ai fini dell’ottenimento del beneficio.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità deve ritenersi “inammissibile il ricorso cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di app
motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una
presunta carenza o illogicità della motivazione” (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, R
27697001). Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha ritenuto’non credibile la tesi dif secondo cui il ricorrente abbia equivocato il termine “misura cautelare” , posto che il ricor
protagonista di numerose vicende giudiziarie, era stato sottoposto all’obbligo d
j
. dimprizbito tAr…:
dopo la cessazione della misura cautelare detentiva, considerato peraltro che imputato sono state emesse ben 15 sentenza…di condanna e diversi provvedimenti relativi all’esecuzione dell
pene inflitte. Peraltro, né rileva l’ignoranza della legge penale ai sensi dell’art.5 cod. pen
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. pr pen., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibil colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitatiyamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11 aprile 2025
GLYPH