Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19937 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19937 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOME COGNOME il 06/03/1949
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e la memoria con richiesta di riassegnazione;
considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed i
vizio motivazionale in relazione agli artt. 191 commi 1 e 2, 195 commi 1, 2, 4
e 7, cod. proc. pen. e 648
bis cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di
profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argom giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della se
impugnata sul compendio probatorio comprovante il reato di riciclaggio contestato al ricorrente); che, inoltre, il ricorso non si confronta con la affermazione cont
nella sentenza di primo grado, riportata nella decisione impugnata (pg. 2) e questa non smentita, trattandosi peraltro di ‘doppia conforme’, secondo cu
riciclaggio si configurava, nel caso concreto, alla luce del quadro probat
(costituito dalla abrasione dell’identificativo del telaio e deskIla non coincide ulteriori codici identificativi del telaio) indipendentemente dal comp
accertamento del reato presupposto;
che, peraltro, tali motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legit avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergen processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo de sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 18/03/2025 Il Con igliere Estensore
La Presidente