Ricorso Inammissibile: Cosa Succede Quando si Rinuncia all’Impugnazione?
Presentare un’impugnazione e poi rinunciarvi non è un atto privo di conseguenze. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i principi che regolano questa eventualità, chiarendo come un ricorso inammissibile per rinuncia comporti specifiche responsabilità economiche per il ricorrente. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere la logica dietro la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
Il Contesto del Caso: Dalla Fase Esecutiva al Ricorso
La vicenda ha origine da un’istanza presentata in fase di esecuzione della pena. L’imputato aveva chiesto alla Corte d’Assise d’Appello di “perimetrare” la sua condotta delittuosa associativa in relazione a una precedente sentenza. La Corte, in qualità di giudice dell’esecuzione, rigettava tale richiesta. Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione.
Tuttavia, in un momento successivo alla presentazione del ricorso, lo stesso imputato presentava una dichiarazione formale di rinuncia all’impugnazione al direttore dell’istituto di detenzione. Questo atto ha cambiato radicalmente le sorti del procedimento.
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile per Rinuncia
La Suprema Corte, presa visione della rinuncia, non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile. La rinuncia all’impugnazione, infatti, è un atto che priva il ricorso di ogni presupposto per poter essere esaminato nel merito. Il giudice non entra neanche nel vivo delle questioni sollevate, ma si ferma a una constatazione preliminare: l’atto di impulso processuale è venuto meno per volontà della stessa parte che lo aveva promosso.
Le Conseguenze del Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità. Essa attiva delle conseguenze economiche precise, disciplinate dall’articolo 616 del codice di procedura penale. La Corte ha infatti condannato il ricorrente a sostenere due tipi di pagamenti.
Le motivazioni
In primo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Questa è una conseguenza quasi automatica dell’inammissibilità, basata sul principio che chi attiva inutilmente la macchina della giustizia deve farsi carico dei costi generati.
In secondo luogo, e più significativamente, è stato condannato al versamento di una somma di cinquecento euro a favore della cassa delle ammende. Questa seconda sanzione non è automatica. La Corte deve valutare la presenza di un profilo di colpa in capo al ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità, come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000. In questo caso, la rinuncia all’impugnazione è stata considerata un atto volontario che ha reso il ricorso privo di scopo, integrando così quella colpa che giustifica l’ulteriore sanzione pecuniaria. La Corte ha ritenuto la somma di cinquecento euro equa in relazione alle circostanze.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale della procedura penale: le impugnazioni devono essere coltivate con serietà e consapevolezza. La rinuncia a un ricorso già presentato non solo lo rende ricorso inammissibile, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche concrete. La condanna alle spese e alla cassa delle ammende serve a sanzionare l’uso non ponderato degli strumenti processuali e a coprire i costi generati da un’attività giudiziaria rivelatasi, per volontà della stessa parte, superflua.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso per cassazione già presentato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte, la quale non procede all’esame del merito delle questioni sollevate.
La rinuncia a un ricorso comporta sempre la condanna al pagamento delle spese processuali?
Sì, secondo quanto stabilito dalla Corte nel caso di specie, la dichiarazione di inammissibilità dovuta a rinuncia comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare anche una somma alla cassa delle ammende?
Perché la Corte ha ravvisato un profilo di colpa nel comportamento del ricorrente, il quale, rinunciando, ha determinato la causa di inammissibilità del ricorso. Questa valutazione, prevista dall’art. 616 c.p.p., giustifica l’imposizione di un’ulteriore sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4344 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4344 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/04/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI (giudice dell’esecuzione), con ordinanza in data 30/04/2025, rigettava l’istanza di perinnetrazione della condotta delittuosa associativa presentata da NOME in relazione alla sentenza pronunciata da quell’Ufficio in data 5 giugno 2020.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Con dichiarazione resa al direttore dell’istituto di detenzione ha rinunciato all’impugnazione
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle s processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determi causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versa della somma, che ritiene equa, di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process della somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2025