Ricorso Inammissibile: Conseguenze della Rinuncia e Limiti del Giudizio di Rinvio
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre spunti cruciali sul tema del ricorso inammissibile in ambito penale, analizzando due situazioni distinte ma con il medesimo esito: la declaratoria di inammissibilità e la condanna alle spese. L’ordinanza chiarisce i rigidi confini del giudizio di rinvio e sottolinea come la rinuncia all’impugnazione non metta al riparo dalle sanzioni processuali previste dalla legge. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto affermati dai giudici di legittimità.
I Fatti del Caso
Due soggetti avevano proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello. Tuttavia, prima dell’udienza, uno dei due ricorrenti comunicava formalmente la propria rinuncia al ricorso, con sottoscrizione autenticata dal proprio difensore. Il secondo ricorrente, invece, insisteva nell’impugnazione, ma le sue censure si concentravano sulla determinazione della pena relativa a un capo di imputazione che, in realtà, non era stato oggetto di annullamento con rinvio da parte di una precedente pronuncia della stessa Corte di Cassazione. Il giudizio di appello in sede di rinvio aveva quindi poteri decisori limitati ai soli punti indicati dalla Suprema Corte.
Limiti del Giudizio di Rinvio e ricorso inammissibile
Il cuore della decisione per il secondo ricorrente risiede in un principio fondamentale della procedura penale: i limiti cognitivi del giudice del rinvio. La Corte di Cassazione, quando annulla una sentenza con rinvio, definisce l’ambito esatto entro cui il nuovo giudice deve muoversi. Qualsiasi doglianza che esuli da tale perimetro è, per definizione, inammissibile.
Nel caso specifico, l’imputato criticava la quantificazione della pena per un reato satellite, già definito in una fase precedente del processo e non toccato dall’annullamento. La Corte di Appello, in sede di rinvio, non aveva il potere di rivalutare tale aspetto. Di conseguenza, il ricorso presentato contro la sentenza di rinvio, lamentando proprio tale punto, è stato giudicato palesemente infondato e, quindi, inammissibile.
La Rinuncia al Ricorso e le Conseguenze Economiche
Particolarmente interessante è la posizione del primo ricorrente, colui che aveva rinunciato all’impugnazione. Si potrebbe pensare che un atto di rinuncia chiuda il procedimento senza ulteriori conseguenze. La Cassazione, tuttavia, chiarisce che non è così. La rinuncia è una delle cause che portano a una declaratoria di ricorso inammissibile.
L’articolo 616 del codice di procedura penale stabilisce che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende. La norma, sottolinea la Corte, non fa distinzioni tra le varie cause che conducono all’inammissibilità.
Le motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha motivato la sua decisione sulla base di due pilastri. Per il secondo ricorrente, ha ribadito il principio consolidato secondo cui il giudice del rinvio è vincolato ai punti specificati nella sentenza di annullamento. La Corte di Appello non poteva ricalcolare la pena per un capo d’imputazione non oggetto del rinvio, rendendo il relativo motivo di ricorso inammissibile.
Per il primo ricorrente, la Corte ha applicato rigorosamente il dettato dell’art. 616 c.p.p. La norma sanziona l’esito di inammissibilità, a prescindere dalla causa specifica che lo ha determinato. Che si tratti di un ricorso presentato fuori termine, per motivi non consentiti, o appunto rinunciato, l’esito processuale è identico. La rinuncia, pertanto, non è un’uscita ‘indolore’ dal processo di impugnazione. L’unica eccezione, non ravvisata nel caso di specie, è quella della rinuncia per carenza di interesse dovuta a cause sopravvenute e non imputabili al ricorrente.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, l’importanza di definire con precisione l’oggetto del ricorso in sede di rinvio, evitando di sollevare questioni ormai precluse. In secondo luogo, evidenzia come la decisione di rinunciare a un ricorso debba essere ponderata attentamente, tenendo conto delle conseguenze economiche che ne derivano. La rinuncia, pur ponendo fine alla contesa, non cancella gli effetti processuali previsti dalla legge per un ricorso inammissibile, inclusa la condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie.
Se rinuncio a un ricorso in Cassazione, devo comunque pagare le spese e una sanzione?
Sì. Secondo questa ordinanza, la rinuncia al ricorso conduce a una dichiarazione di inammissibilità che, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, salvo rare eccezioni non presenti in questo caso.
Cosa significa che un ricorso è inammissibile perché va oltre i limiti del giudizio di rinvio?
Significa che l’impugnazione solleva questioni su punti della sentenza che non erano stati oggetto di annullamento da parte della Corte di Cassazione. Il giudice del rinvio ha il potere di decidere solo sugli aspetti specificamente indicati dalla Cassazione, e qualsiasi motivo di ricorso che esuli da tale perimetro è inammissibile.
Perché entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili se le motivazioni erano diverse?
Perché, sebbene per ragioni differenti (uno per rinuncia, l’altro per aver sollevato censure su punti non appellabili), entrambi i ricorsi non possedevano i requisiti necessari per essere esaminati nel merito. La legge processuale prevede lo stesso esito di ‘inammissibilità’ per diverse tipologie di vizi dell’impugnazione, con le medesime conseguenze economiche per i ricorrenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42996 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42996 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA NOME nato a MASSA DI SOMMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che in data 8 agosto 2024 il ricorrente COGNOME NOME ha comunicato la propria dichiarazione di rinuncia al ricorso, con sottoscrizione autenticata dal difensore, AVV_NOTAIO;
ritenuto che il ricorso di COGNOME COGNOME è inammissibile perché censura la determinazione della pena rispetto ad un capo di imputazione che non è stato interessato dall’annullamento con rinvio disposto in data 24 febbraio 2023 dalla Corte di cassazione limitatamente al capo 112), individuato già prima del disposto annullamento come reato satellite del reato di cui al capo 113), non essendo stata la Corte di appello investita del potere di rivalutare in sede di giudizio di rinvio anche la individuazione del reato più grave, con conseguente corretta rideterminazione della pena riferita al solo capo di imputazione oggetto dell’annullamento;
ritenuto che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00, ciò vale anche per il ricorrente rinunciante, in quanto l’art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l’applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, né si versa nel caso di rinuncia per carenza di interesse per cause sopravvenute non imputabili al ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 25 ottobre 2024
Il Consi COGNOME stensore COGNOME