Ricorso Inammissibile: Gli Effetti della Rinuncia ai Motivi di Appello
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale in materia di impugnazioni. Quando un imputato accetta un accordo sulla pena in appello e rinuncia ai motivi relativi alla propria responsabilità, il successivo ricorso per cassazione diventa inammissibile. Questa pronuncia chiarisce i limiti dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e le conseguenze procedurali di tale scelta difensiva, portando a un verdetto di ricorso inammissibile.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna in primo grado emessa dal Tribunale per il reato di furto in abitazione aggravato. In seguito, la Corte di Appello, su richiesta concorde delle parti, aveva parzialmente riformato la sentenza. Questo tipo di accordo, noto come “concordato in appello” (ex art. 599-bis c.p.p.), prevedeva la rinuncia da parte dell’imputato ai motivi di gravame attinenti alla sua responsabilità penale in cambio di una rideterminazione della pena. Nonostante l’accordo, l’imputato ha comunque deciso di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito della questione. La decisione si basa su una logica procedurale stringente: la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità penale preclude la possibilità di ridiscutere la colpevolezza in una sede successiva. L’atto di rinuncia, infatti, limita la cognizione del giudice d’appello ai soli punti non coperti dalla rinuncia stessa.
Di conseguenza, se l’imputato rinuncia a contestare la propria colpevolezza, non può poi pretendere che la Corte di Cassazione valuti aspetti che lui stesso ha sottratto al dibattito processuale in secondo grado.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Il fulcro del ragionamento della Cassazione risiede nell’effetto devolutivo dell’impugnazione. Questo principio stabilisce che il giudice superiore esamina solo ciò che le parti hanno specificamente contestato della decisione inferiore. Nel momento in cui l’imputato rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, il giudice di secondo grado non è più tenuto a motivare sul perché non abbia prosciolto l’imputato secondo l’art. 129 c.p.p. (cause di non punibilità evidenti) o sulla sussistenza di prove valide.
La cognizione del giudice viene cristallizzata e limitata dagli stessi termini dell’accordo tra le parti. Pertanto, un ricorso in Cassazione che tenti di riaprire la discussione sulla colpevolezza è intrinsecamente inammissibile, poiché si fonda su motivi a cui l’imputato ha già volontariamente e formalmente rinunciato.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza la stabilità degli accordi processuali e il principio di auto-responsabilità delle parti. Chi sceglie la via del “concordato in appello” con rinuncia ai motivi sulla colpevolezza deve essere consapevole che tale scelta è definitiva e preclude ulteriori contestazioni nel merito. La conseguenza diretta di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 c.p.p. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di ponderare attentamente le strategie processuali, poiché le scelte compiute in una fase del giudizio possono avere conseguenze irreversibili nelle fasi successive.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato, in sede di appello, aveva raggiunto un accordo sulla pena rinunciando esplicitamente a contestare i motivi relativi alla sua responsabilità penale.
Cosa comporta la rinuncia ai motivi di appello?
La rinuncia ai motivi di appello limita il potere del giudice di secondo grado. Quest’ultimo non è più tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per le cause previste dall’art. 129 c.p.p. o sulla validità delle prove, poiché tali questioni sono state sottratte al suo esame dalla volontà stessa dell’imputato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 4.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28235 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28235 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI 05866YA) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
/dato avviso alle par7;1
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, su concorde richiesta delle parti, riformava parzialmente la sentenza del 6 settembre 2023 del Tribunale di Novara, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME (alias NOME) per il reato di furto in abitazione aggravato e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo e unico motivo di ricorso è inammissibile, avendo il ricorrente rinunciato ai motivi di gravame attinenti alla responsabilità penale ai sensi’ dell’art. 599-bis cod. proc. pen.. Appare opportuno evidenziare che il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129, cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell’effetto devolutivo propri dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274422).
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/06/2024.