Ricorso inammissibile: quando la rinuncia ai motivi di merito chiude la porta alla Cassazione
Nel complesso scenario della procedura penale, le scelte strategiche compiute durante i gradi di giudizio possono avere conseguenze definitive sull’esito del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto cruciale: l’inammissibilità del ricorso quando l’imputato ha precedentemente rinunciato ai motivi di merito. Questo caso evidenzia come un ricorso inammissibile non sia solo un tecnicismo, ma la conseguenza logica di precise scelte processuali, come un accordo sulla pena in appello.
I Fatti del Caso: Dal Tribunale alla Corte d’Appello
La vicenda processuale ha origine da una decisione del Tribunale che vedeva un individuo condannato per una serie di gravi delitti: tentata rapina, lesioni, furto aggravato ed evasione. Successivamente, la Corte di Appello, in accoglimento di un “concordato sulla pena” proposto dalle parti, riformava parzialmente la prima sentenza. La pena veniva rideterminata in quattro anni e due mesi di reclusione, oltre a una multa di 909,00 euro. Questo accordo, noto come patteggiamento in appello, implica tipicamente una rinuncia a contestare alcuni aspetti della decisione in cambio di una pena più mite.
L’Appello alla Cassazione e il suo esito di ricorso inammissibile
Nonostante l’accordo raggiunto in appello, il difensore dell’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Le censure sollevate riguardavano un presunto “vizio di motivazione” nella sentenza d’appello, sia per quanto concerne l’affermazione della responsabilità penale sia per la quantificazione della pena. Tuttavia, la Suprema Corte ha stroncato sul nascere le pretese del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi, entrambi insuperabili.
In primo luogo, i giudici hanno sottolineato come le doglianze relative alla responsabilità dell’imputato fossero irricevibili. Il motivo è puramente procedurale ma di fondamentale importanza: l’imputato, davanti alla Corte d’Appello, aveva formalmente rinunciato ai relativi motivi di merito. Questa rinuncia, solitamente parte integrante del concordato sulla pena, preclude la possibilità di riproporre le stesse questioni in un grado di giudizio successivo. Contestare la propria responsabilità in Cassazione dopo avervi rinunciato in Appello rappresenta una contraddizione processuale che il sistema non ammette.
In secondo luogo, la Corte ha definito le censure mosse come “del tutto generiche”. Un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, deve indicare in modo specifico e dettagliato i vizi della sentenza impugnata. Limitarsi a lamentare genericamente un difetto di motivazione, senza argomentare puntualmente le ragioni di diritto che lo sosterrebbero, non è sufficiente per attivare il giudizio di legittimità della Suprema Corte.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del diritto processuale penale: le scelte compiute nei gradi di merito, come la rinuncia a specifici motivi di appello in sede di concordato sulla pena, hanno un effetto preclusivo. Non è possibile “ripensarci” e tentare di rimettere in discussione in Cassazione ciò a cui si è volontariamente rinunciato in precedenza. La decisione della Corte serve da monito sull’importanza di una strategia difensiva coerente e consapevole delle conseguenze di ogni atto processuale. Un ricorso basato su contestazioni generiche o su punti già oggetto di rinuncia è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile, confermando la definitività della sentenza impugnata.
Perché il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile principalmente perché l’imputato aveva formalmente rinunciato a contestare la propria responsabilità (rinuncia ai motivi di merito) davanti alla Corte d’Appello, e in secondo luogo perché le lamentele presentate erano del tutto generiche e non specifiche come richiesto dalla legge.
Cosa comporta la rinuncia ai motivi di merito in appello?
Comporta l’impossibilità di riproporre in un successivo grado di giudizio, come il ricorso per Cassazione, questioni relative alla valutazione dei fatti e alla colpevolezza. È una scelta processuale che preclude future contestazioni su quegli specifici punti.
È possibile contestare la commisurazione della pena in Cassazione dopo un concordato in Appello?
Generalmente no, specialmente se le censure sono generiche. Il concordato sulla pena in appello definisce l’entità della sanzione sulla base di un accordo tra le parti. Salvo vizi di legalità evidenti, non è possibile rimettere in discussione tale accordo in Cassazione con doglianze generiche sulla sua congruità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14543 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 14543 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da COGNOME Emanuele n. a Catania 8/6/1983 avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 6/11/2024 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Catania, in riforma della decisione del locale Tribunale in data 9/5/2004 e in accoglimento del concordato sulla pena proposto dalle parti, determinava in anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 909,00 di multa la pena inflitta a COGNOME Emanuele per i delitti in rubrica ascrittigli ( tentata rapina, lesi aggravato, evasione).
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, il quale ha dedotto il vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità e alla commisurazione della pena.
Il ricorso è inammissibile in quanto prospetta censure non consentite. E, infatt risultano irricevibili le doglianze, peraltro del tutto generiche, in punto di responsabi fronte dell’avvenuta rinunzia ai relativi motivi di merito formalizzata dinanzi la C territoriale dall’imputato.
Analogamente non censurabile in questa sede risulta la dosimetria della pena, frutto di un accordo pattizio che la Corte territoriale ha recepito, argomentandone la congruità.
4. Alla luc delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarat inammiss si con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 14 marzo 2025
Il Consigliere estensore
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