Ricorso inammissibile: Tempismo e Forme nell’Appello Penale
Nel processo penale, il rispetto delle forme e dei termini è cruciale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre uno spunto prezioso per comprendere le conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando si tenta di introdurre richieste, come quella di giudizio abbreviato, in una fase avanzata del procedimento. Analizziamo come la mancata osservanza delle regole procedurali possa precludere l’esame nel merito di un’impugnazione e comportare significative sanzioni economiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza di primo grado che condannava un’imputata per i reati di possesso indebito di carte di pagamento e furto aggravato. In appello, la Corte territoriale riformava parzialmente la decisione: dichiarava il non doversi procedere per il furto a causa della mancanza della querela, ma confermava la responsabilità per il possesso delle carte, rideterminando la pena. L’imputata decideva quindi di presentare ricorso per Cassazione, lamentando due presunte violazioni di legge avvenute nel corso del giudizio di appello.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i due motivi del ricorso, dichiarandoli entrambi inammissibili per manifesta infondatezza. Questo giudizio severo si basa su una palese discrepanza tra quanto affermato dalla ricorrente e quanto risultava dagli atti processuali.
La Violazione di Norme Processuali
Il primo motivo di ricorso riguardava la presunta violazione di legge per la trattazione del processo d’appello nonostante un’istanza di legittimo impedimento del difensore. La Suprema Corte ha liquidato rapidamente questa doglianza, evidenziando come il verbale d’udienza contenesse una motivazione puntuale sul rigetto dell’istanza. Poiché la ricorrente non si era confrontata con tale motivazione, il suo motivo di ricorso è stato ritenuto generico e, di conseguenza, inammissibile.
La Richiesta Tardiva di Giudizio Abbreviato e il Principio del Ricorso Inammissibile
Il secondo e più significativo motivo di ricorso inammissibile concerneva la mancata considerazione di un’istanza di giudizio abbreviato. La difesa sosteneva che tale richiesta non fosse stata valutata dalla Corte d’Appello. Anche in questo caso, la Cassazione ha ritenuto il motivo palesemente infondato, poiché l’istanza era tardiva e non era stata inclusa, come avrebbe dovuto, nell’atto di appello.
La Corte ha colto l’occasione per richiamare un importante principio stabilito dalle Sezioni Unite (sentenza Rrushi, n. 52274/2016): all’imputato a cui viene concesso un nuovo termine per impugnare la sentenza (ai sensi dell’art. 175, comma 2, c.p.p.) è data la facoltà di richiedere un rito alternativo, come il giudizio abbreviato. Tuttavia, questa richiesta deve essere formulata con il primo atto di impulso processuale utile, ovvero l’atto di appello stesso. Nel caso di specie, la richiesta non era contenuta nell’appello, rendendola irrimediabilmente tardiva.
Le motivazioni della decisione
La decisione della Corte si fonda su principi procedurali rigorosi. Un ricorso è considerato manifestamente infondato, e quindi inammissibile, quando le censure sollevate sono palesemente smentite dagli atti del processo o si basano su violazioni di legge inesistenti. Nel primo caso, l’affermazione del difensore sull’impedimento era contraddetta dalla motivazione presente a verbale. Nel secondo, la pretesa di accedere a un rito alternativo si scontrava con il mancato rispetto dei termini e delle forme previste dalla giurisprudenza consolidata. L’inammissibilità non è una mera formalità, ma la sanzione per un’impugnazione che non possiede i requisiti minimi per essere esaminata nel merito.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale: le strategie difensive devono essere attentamente pianificate nel rispetto delle scansioni procedurali. La richiesta di riti alternativi, che possono comportare notevoli benefici per l’imputato, è soggetta a termini perentori. Presentare un’istanza tardivamente o con un atto non idoneo la rende inefficace. Inoltre, la dichiarazione di ricorso inammissibile comporta non solo l’impossibilità di vedere esaminate le proprie ragioni, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000 euro. Un monito sull’importanza di un’assistenza legale precisa e tempestiva in ogni fase del giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati: una doglianza era smentita direttamente dagli atti processuali, mentre l’altra riguardava una richiesta di rito abbreviato presentata tardivamente e con modalità non conformi alla legge.
È possibile chiedere il giudizio abbreviato per la prima volta in appello?
Sì, ma solo a condizioni molto specifiche. Citando una precedente sentenza delle Sezioni Unite, la Corte ha chiarito che l’imputato, a cui sia stato restituito il termine per presentare appello, può chiedere un rito alternativo, ma deve farlo contestualmente all’interno dell’atto di appello stesso. Qualsiasi richiesta successiva è tardiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43212 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43212 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato, dichiarando non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo b) per mancanza della condizione di procedibilità della querela e rideterminando la pena, la sentenza del Tribunale di Ferrara del 27 luglio 2011 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per i reati di possesso indebito di carte di pagamento (capo a) e furto aggravato (capo b) e, ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati, l’aveva condannata alla pena di giustizia;
che il ricorso dell’imputata, nella parte in cui lamenta la violazione di legge con riferimento all’avvenuta trattazione del procedimento nonostante l’istanza di legittimo impedimento avanzata dal difensore, è inammissibile in quanto inerente a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti poiché nel verbale di udienza vi è puntuale motivazione, con cui la ricorrente non si confronta;
che il ricorso, nella parte in cui la ricorrente si duole della violazione di legge circa l’avanzata istanza di giudizio abbreviato che non sarebbe stata tenuta in considerazione dalla Corte territoriale, è manifestamente infondato poiché asserisce violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali, dai quali si evince come l’istanza fosse tardiva e non contenuta nell’atto di appello, anche atteso che questa Corte di legittimità ha affermato che è riconosciuto all’imputato, restituito nel termine ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., attraverso una interpretazione della disposizione costituzionalmente orientata e conforme alle norme convenzionali ed alla giurisprudenza della Corte europea di diritti dell’uomo, la facoltà di richiedere con il primo atto di impulso processuale (vale a dire l’appello) uno dei riti alternativi (Sez. U, n. 52274 del 29/09/2016, COGNOME, Rv. 268107);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
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processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/10/2023.