Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è Troppo Generico
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, in particolare quando si contesta la revoca di una misura alternativa alla detenzione. Affinché un’impugnazione possa essere esaminata nel merito, non è sufficiente una critica generica, ma è necessaria una contestazione specifica e puntuale delle motivazioni del giudice. Vediamo nel dettaglio come la Suprema Corte ha affrontato un caso di ricorso inammissibile contro la revoca della detenzione domiciliare.
I Fatti del Caso: La Revoca della Detenzione Domiciliare
Una persona, ammessa a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare, si vedeva revocare tale misura dal Tribunale di Sorveglianza. La decisione del Tribunale era fondata sulla constatazione che la condannata aveva violato più volte le prescrizioni imposte, nonostante fosse stata già formalmente diffidata a rispettarle. La revoca della misura alternativa era, quindi, la conseguenza diretta di una condotta reiteratamente non conforme alle regole stabilite.
L’Appello e il Vizio di Motivazione Denunciato
Contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, la persona condannata proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. Secondo la difesa, il giudice di merito non avrebbe compiuto una valutazione complessiva e globale dei fatti, limitandosi a constatare le violazioni senza un’analisi più approfondita della vicenda nella sua interezza. L’obiettivo del ricorso era ottenere un annullamento del provvedimento di revoca, sostenendo che la motivazione fosse carente.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto l’appello, dichiarando il ricorso inammissibile. Le motivazioni della Corte sono chiare e si basano su principi consolidati della procedura penale.
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato “genericamente articolato”. Le critiche mosse al provvedimento impugnato erano meramente confutative e assertive, senza indicare in modo specifico quali profili il giudice di merito avesse trascurato. Un’impugnazione non può limitarsi a una lamentela generale, ma deve identificare con precisione i punti della decisione che si ritengono errati e le ragioni di tale errore.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato come il motivo di ricorso si risolvesse in una mera censura dell’omessa valutazione globale della vicenda. In questo modo, la ricorrente sollecitava impropriamente la Corte di Cassazione a compiere una rinnovata valutazione delle circostanze di fatto, un compito che esula dalle sue funzioni di giudice di legittimità. Il ruolo della Cassazione è, infatti, quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non di riesaminare i fatti come un giudice di merito.
Infine, l’elemento decisivo è stato il fatto che il ricorso non si confrontava affatto con un punto cruciale della motivazione del Tribunale di Sorveglianza: il pregresso ammonimento. La ricorrente era già stata avvisata di rispettare le prescrizioni, e le successive violazioni assumevano, quindi, una gravità maggiore. Omettendo di contestare questo specifico passaggio, il ricorso si è dimostrato debole e incapace di scalfire la logica della decisione impugnata.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione conferma un principio fondamentale: per essere ammissibile, un ricorso deve essere specifico, puntuale e deve confrontarsi con tutte le parti della motivazione del provvedimento che intende contestare. Non è sufficiente una critica vaga o la richiesta di un nuovo esame dei fatti. La conseguenza di un ricorso generico è la sua inammissibilità, che comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso contro la revoca della detenzione domiciliare è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, meramente assertivo e confutativo. Non specificava quali profili il giudice di merito avesse trascurato e ometteva di confrontarsi con la motivazione relativa al pregresso ammonimento al rispetto delle prescrizioni.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente?
La Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non vi sono elementi per escludere la colpa, al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di una causa?
No, in base a quanto emerge dall’ordinanza, non è compito della Corte di Cassazione compiere una ‘rinnovata valutazione delle circostanze di fatto’. Il suo ruolo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare il merito della vicenda.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6653 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6653 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAGLIARI il 08/05/1972
avverso l’ordinanza del 19/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il motivo di ricorso; rilevato che:
con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato la misura della detenzione domiciliare nei confronti di NOME COGNOME che, benché già diffidata al rispetto delle prescrizioni impostile in sede di ammissione alla misura alternativa, le ha reiteratamente violate;
il ricorso lamenta vizio di motivazione per non essere stata compiuta una valutazione complessiva dei fatti;
ritenuto che:
la censura appare genericamente articolata atteso che la stessa si atteggia in termini meramente confutativi e assertivi, mancando l’indicazione specifica di quali profili il giudice di merito abbia trascurato ai fini della decisione assunta;
infatti, il motivo si articola nella mera censura della omessa valutazione globale della vicenda finendo per sollecitare a questa Corte, nella seconda parte dell’atto introduttivo, una rinnovata valutazione delle circostanze di fatto e omettendo di confrontarsi con la parte della motivazione relativa al pregresso ammonimento della ricorrente al rispetto delle prescrizioni imposte;
considerato che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/1/2025