Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 21662 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 21662 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA in Cina; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 02/08/2023 del tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 2 agosto 2023, il tribunale del riesame di Bologna, adito con atto di appello avverso l’ordinanza con cui il Gip del medesimo tribunale avev respinto la richiesta di sostituire la misura della custodia in carcere appl NOME COGNOME in luogo degli arresti domiciliari, rigettava la domanda.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME, tramite il difensore di fiducia ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione deducendo un unico motivo di impugnazione.
3. Deduce il vizio di violazione di legge processuale e il connesso vizio motivazione in quanto il tribunale non avrebbe affrontato l’oggetto della domand come devoluto, e consistente nella adeguatezza, rispetto alle esigenze cautela degli arresti domiciliari da applicarsi in sostituzione della vigente misura custodia in carcere. Il collegio della cautela avrebbe indugiato nell’analisi gravità indiziaria – senza connessione con i punti investiti dal gravame – per motivare con poche parole, e senza spiegazioni convincenti, quanto all indicazione di elementi in grado di attestare l’inaffidabilità del ricorrente e capacità di autodisciplina, il rigetto dell’impugnazione. In ogni caso, quand’a vi fosse stata connessione tra gli argomenti trattati, il tribunale avrebbe d comunque vagliare con attenzione i profili prospettati in funzione di un rinnov giudizio di adeguatezza e idoneità degli arresti domiciliari. Immaginario sare anche l’assunto per cui il ricorrente potrebbe espatriare persistendo nell attività criminali e apodittica sarebbe altresì la tesi della ripresa di cont correi, per la reiterazione dei reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato, siccome non si confront completamente con l’ordinanza impugnata. In particolare, il tribunale innanzitutto esaminato la critica in ordine alla riaffermata sussistenza, da del Gip, del pericolo di fuga, che il collegio, dissentendo dalla tesi difensi ritenuto di affermare valorizzando la presenza della moglie dell’indagato in C quale fattore in grado sia di rafforzare una decisione di espatriare per sot alla giustizia italiana sia di agevolare tale sottrazione, nel quadro di una sp tal senso esercitata anche dalla prospettiva di un presumibile, gravoso trattame sanzionatorio, e dai contatti criminali assunti dal ricorrente con una consor internazionale, connotata da legami riguardanti anche soggetti cinesi con cui stesso indagato, alla luce RAGIONE_SOCIALE indagini, si è rapportato continuamente. mancata confutazione di tali considerazioni, di per sé già in grado di sosten adeguatamente la decisione di rigetto qui contestata, implica l’inammissibilità motivo, alla luce sia del principio per cui è inammissibile, per difetto di speci il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola RAGIONE_SOCIALE diverse ” decidendi” poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti. (sez. 3, n. 2574 del 06/12/2017 (dep. 23/01/2018 ) Rv. 272448 sia di quello per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino come nel caso di specie – della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decision
censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non trascurare le ragioni del provvedimento censurato (sez. 2, n. 11951 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). In tale quadro, è sufficiente aggiungere c il tribunale, lungi dall’avere indugiato su argomenti non connessi con qua devoluto, ha correttamente confrontato le esigenze cautelari, già accertate co emergenti alla luce RAGIONE_SOCIALE modalità dei fatti e della personalità del ricorrente dati proposti come nuovi dall’indagato, evidenziandone l’incapacità di superare quadro cautelare fronteggiabile solo con la misura della custodia in carcere.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le sp procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in da 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ric sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, di att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 13.02.2024.