Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27528 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27528 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME ( CUI 04E7976) nato il 17/01/1993
avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che i tre motivi di ricorso sono inammissibili per violazione del principio di speci
(Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione,
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), in quanto:
– ciascuno di essi (il primo sul trattamento sanzionatorio, il secondo sulle attenua generiche, il terzo sulla recidiva) consiste in mere affermazioni di carattere generale, utiliz
in qualsiasi ricorso dello stesso tipo, e prive di qualsivoglia riferimento al caso concreto e motivazione della sentenza che si impugna;
– i motivi di ricorso per cassazione sono, infatti, inammissibili quando difettino d necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimen
impugnato, e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’att impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento
censurato (così in motivazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822) in quanto la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvediment cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissib (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2025.