Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Nel complesso mondo della procedura penale, la forma è sostanza. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre uno spunto fondamentale per comprendere perché un ricorso inammissibile non è solo un’occasione mancata, ma anche un costo tangibile. L’ordinanza in esame ha rigettato un ricorso proprio per la sua eccessiva genericità, ribadendo l’importanza cruciale di rispettare i requisiti di specificità richiesti dalla legge per qualsiasi atto di impugnazione.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinto
La vicenda giudiziaria trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. Il ricorrente, attraverso il proprio legale, ha cercato di contestare la decisione di secondo grado portando le sue ragioni dinanzi alla Suprema Corte. Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato. Il ricorso è stato immediatamente bloccato da una valutazione preliminare che ne ha decretato la fine ancor prima di entrare nel vivo delle questioni sollevate.
La Decisione della Corte: La Dichiarazione di Inammissibilità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 9 aprile 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che l’atto presentato non possedeva i requisiti minimi per poter essere esaminato, applicando rigorosamente le disposizioni del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nell’analisi dell’articolo 581 del codice di procedura penale. Secondo i giudici, i motivi presentati a sostegno del ricorso erano viziati da una profonda genericità. Nello specifico, l’atto mancava di:
1. Puntuale enunciazione delle ragioni di diritto: Non erano state specificate in modo chiaro e comprensibile le norme giuridiche che si assumevano violate dalla sentenza impugnata.
2. Correlati e congrui riferimenti alla motivazione: Il ricorrente non aveva messo in relazione le proprie doglianze con le parti specifiche della motivazione della sentenza della Corte d’Appello che intendeva criticare.
3. Indicazione della decisività delle questioni: Non era stato spiegato perché le questioni sollevate, se accolte, avrebbero potuto portare a una decisione diversa.
In sostanza, la Corte ha ritenuto che il ricorso fosse stato redatto in modo tale da non permettere al giudice dell’impugnazione di comprendere quali fossero i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. Questa carenza ha reso il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche e il Monito della Corte
Le implicazioni di questa ordinanza sono duplici. In primo luogo, vi è una conseguenza economica diretta per il ricorrente, condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Questo dimostra che un’impugnazione mal formulata non è priva di conseguenze.
In secondo luogo, il provvedimento funge da importante monito per gli operatori del diritto. La specificità dei motivi di appello e di ricorso non è un mero formalismo, ma un requisito essenziale che garantisce il corretto funzionamento della giustizia, consentendo al giudice di concentrarsi sui punti nodali della controversia. Preparare un atto di impugnazione richiede precisione, rigore e un’analisi approfondita della decisione che si intende contestare, pena l’irrimediabile dichiarazione di inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e privi dei requisiti specifici prescritti dall’art. 581 del codice di procedura penale, non consentendo al giudice di individuare chiaramente le censure mosse alla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quale principio fondamentale viene ribadito da questa ordinanza della Cassazione?
L’ordinanza ribadisce il principio fondamentale secondo cui i motivi di impugnazione devono essere specifici, dettagliati e direttamente collegati alla motivazione del provvedimento contestato, altrimenti l’atto è proceduralmente inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15838 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15838 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOVARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione ai motivi di appello, è privo dei requisiti prescritti, a p di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione non solo delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei corre congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato, ma anche del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte e che, dunque, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2024.