Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10674 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10674 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PONTECAGNANO FAIANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 9 novembre 2023 la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da COGNOME NOME in relazione alla privazione della libertà personale dal medesimo subita, in quanto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in virtù dell’ordinanza del Gip del Tribunale di Napoli in data 3.2.2010, in quanto gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 81 cpv, 319, 321 cod.pen. (capi B) ed E)), 416, 1, 2 e 3 comma cod.pen. (capo F) e G), misura che veniva revocata dal Gip in data 22.2.2010 per cessazione delle esigenze cautelari.
Quanto al merito, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 20.6.2018 pronunciava nei suoi confronti sentenza di assoluzione per il delitto di cui all’art. 416 cod.pen., aggravato dall’art. 7 I. n. 203 del 1991, pronuncia divenuta irrevocabile il 9.11.2018.
Il Gup di Napoli in data 17.12.2009 condannava il COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv, 319 e 321 cod.pen. (capo 6), corrispondente ai capi B) ed E) dell’ordinanza cautelare) alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione, pena diminuita ad anni 4 di reclusione dalla Corte d’appello di Napoli, sentenza irrevocabile in data 23.4.2015.
La Corte d’appello ha fondato il diniego dell’Istanza ex art. 314 cod.proc.pen. sul rilievo che l’imputato é stato condanNOME per due dei quattro reati in relazione ai quali era stata adottata la misura cautelare.
In data 12.12.2023 il difensore di fiducia del COGNOME ha depositato istanza di rifissazione dell’udienza camerale per errore di fatto nell’emessa ordinanza, deducendo che il COGNOME era stato assolto dalla Corte d’appello di Roma, quale giudice della revisione, anche per il reato sulla base del quale il giudice della riparazione gli ha negato il richiesto indennizzo. GLYPH L’istanza è stata successivamente trasmessa a questa Corte ex art. 568, comma 5, cod.proc.pen.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.L’atto indirizzato al Presidente della Corte di appello di Napoli- Sez. Minorenni, recante la dizione “Istanza di rifissazione udienza camerale per errore di fatto nell’emessa ordinanza” (ovvero l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’istanza ex art. 314 cod.proc.pen. proposta da COGNOME NOME),
trasmesso alla Corte di Cassazione ex art. 568, comma 5, cod.proc.pen., non é suscettibile di essere convertito in ricorso per cassazione, non integrando i requisiti formali e sostanziali richiesti ex lege.
Ed invero l’atto, limitandosi ad allegare che il giudice della riparazione ha rigettato l’istanza ex art. 314 cod.proc.pen. sul presupposto che nel casellario risulta una condanna ostativa alla riparazione, benché il COGNOME fosse stato assolto dal giudice della revisione, difetta dell’enucleazione di censure avverso l’ordinanza reiettiva dell’istanza ex art. 314 cod.proc.pen. riconducibile ai motivi previsti dall’ art. 606 cod.proc.pen. (atto a critica vincolata), limitandosi chiedere la fissazione di un’udienza in camera di consiglio.
Neppure sono soddisfatti i requisiti formali previsti per la proposizione del ricorso per cassazione previsti dall’art. 581 cod.proc.pen.
Ne deriva che va dichiarata l’inammissibilità dell’atto quale ricorso per cassazione. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13.2.2024