Ricorso Inammissibile: Quando la Forma Diventa Sostanza
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore con cui vengono seguite le regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda quanto sia cruciale la corretta formulazione di un atto di impugnazione, evidenziando come la mancanza di specificità possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. Questo caso, riguardante una condanna per furto aggravato, si trasforma in una lezione fondamentale sui requisiti formali del ricorso in Cassazione.
Il Contesto del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per furto aggravato emessa in primo grado. La sentenza veniva successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Palermo. Ritenendo ingiusta la decisione, l’imputata, tramite il proprio difensore, decideva di giocare l’ultima carta a sua disposizione: il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, l’organo di vertice della giurisdizione italiana.
I Requisiti di un Ricorso Valido e il Verdetto di Ricorso Inammissibile
Il cuore della questione non risiede nel merito della condanna per furto, ma nelle modalità con cui è stato presentato il ricorso. La Corte di Cassazione, infatti, non riesamina i fatti del processo come un terzo grado di giudizio, ma valuta esclusivamente la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Per questo motivo, la legge richiede che il ricorso sia estremamente specifico.
Nel caso di specie, i giudici supremi hanno rilevato che l’unico motivo di ricorso era formulato in maniera generica. Mancava, secondo la Corte, “una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto” e i “correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato”. In altre parole, il ricorso non spiegava in modo chiaro e dettagliato quali norme di legge sarebbero state violate dalla Corte d’Appello e perché la sua motivazione fosse errata, limitandosi a una critica non sufficientemente argomentata.
La Decisione della Suprema Corte e le Conseguenze
Di fronte a un atto così formulato, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile. Questa decisione ha impedito ai giudici di entrare nel merito della questione e di valutare se la condanna fosse giusta o meno. La conseguenza non è stata solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori oneri economici a carico della ricorrente. La Corte ha infatti condannato quest’ultima al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, un fondo destinato a finanziare progetti di reinserimento per i detenuti.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lapidaria e si fonda su un principio cardine della procedura penale: il ricorso per cassazione non è un’occasione per una generica lamentela contro una sentenza sfavorevole. Esso deve essere un atto tecnico, preciso e autosufficiente, in grado di evidenziare specifici vizi di legittimità della decisione impugnata. L’assenza di una critica mirata, che si confronti direttamente con le argomentazioni della sentenza della Corte d’Appello, rende il ricorso vuoto e, di conseguenza, inammissibile. La sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi meramente dilatori o palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce l’importanza cruciale della diligenza e della perizia tecnica nella redazione degli atti giudiziari. Per i cittadini, insegna che affidarsi a un difensore competente è essenziale, poiché un errore formale può precludere la possibilità di far valere le proprie ragioni. Per gli avvocati, è un monito a non sottovalutare mai il rigore richiesto dalla Corte di Cassazione. Un ricorso non è solo la narrazione di un’ingiustizia percepita, ma deve essere una solida costruzione giuridica, capace di dialogare tecnicamente con la sentenza che intende demolire. In assenza di tale rigore, la porta della giustizia di legittimità rimane inesorabilmente chiusa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e non specificava in modo puntuale le ragioni di diritto che giustificavano l’impugnazione, né conteneva riferimenti precisi alla motivazione della sentenza della Corte d’Appello che si intendeva contestare.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata a pagare le spese processuali e a versare una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un ricorso manca di ‘puntuale enunciazione delle ragioni di diritto’?
Significa che l’atto di ricorso non identifica chiaramente e in modo specifico le norme di legge che si presumono violate dalla sentenza impugnata e non articola un’argomentazione giuridica precisa per dimostrare tale violazione, limitandosi a una critica generica della decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8844 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8844 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 14/02/1976
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
n
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale COGNOME NOME era stata condannata per il reato di furt aggravato;
che, avverso detta sentenza, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che l’unico motivo di ricorso è privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di dir giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugn
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso, il 12 febbraio 2025
Il Presidente