Ricorso Inammissibile: La Guida ai Requisiti Essenziali secondo la Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale nel percorso giudiziario, ma affinché sia efficace, deve rispettare requisiti di forma e sostanza ben precisi. Un ricorso inammissibile non solo vanifica gli sforzi della difesa, ma comporta anche conseguenze economiche per l’assistito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 22473/2024) ci offre un chiaro esempio di come la genericità di un appello possa determinarne l’immediato rigetto, senza nemmeno entrare nel merito della questione. Analizziamo insieme il caso e le lezioni che possiamo trarne.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine dalla richiesta di un imputato di vedere sostituita la propria pena detentiva con una delle misure alternative previste dalla legge. Questa richiesta era stata rigettata dalla Corte d’Appello di Torino, la quale aveva motivato la propria decisione esponendo una serie di elementi negativi che dimostravano, a suo avviso, l’inadeguatezza di pene diverse dal carcere per il soggetto in questione.
Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la correttezza della motivazione addotta dai giudici di secondo grado.
I Requisiti di Specificità del Ricorso: L’Art. 581 c.p.p.
Il cuore della decisione della Cassazione ruota attorno all’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, “i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”.
In altre parole, non è sufficiente affermare genericamente di non essere d’accordo con la sentenza precedente. È necessario:
1. Individuare con precisione i punti della motivazione che si contestano.
2. Spiegare le ragioni giuridiche per cui si ritiene che il giudice abbia errato.
3. Indicare gli elementi fattuali (prove, documenti, testimonianze) che supportano la propria tesi.
Un ricorso che si limita a una critica generica e non circostanziata non permette al giudice dell’impugnazione di comprendere quali siano i vizi specifici della decisione e di esercitare il proprio controllo.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, nell’analizzare l’appello, ha rilevato proprio questa carenza. Il ricorso è stato definito “generico per indeterminatezza” perché, a fronte di una motivazione della Corte d’Appello giudicata “logicamente corretta”, non indicava gli elementi specifici su cui si basava la censura.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che la Corte territoriale aveva chiaramente esposto gli elementi di segno negativo a carico dell’imputato. Il ricorrente, invece, non ha formulato una critica puntuale e argomentata contro tale valutazione, impedendo di fatto alla Cassazione di individuare i rilievi mossi e di valutarne la fondatezza. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, senza alcuna disamina del merito della richiesta di misure alternative.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’importanza della specificità e della diligenza nella redazione degli atti di impugnazione. La decisione di dichiarare un ricorso inammissibile non è un mero formalismo, ma la conseguenza diretta della violazione di una norma posta a garanzia del corretto funzionamento della giustizia. Per la difesa, la lezione è chiara: un appello efficace deve essere un’analisi critica e dettagliata della sentenza impugnata, non una semplice dichiarazione di dissenso. In caso contrario, il rischio concreto è non solo di vedere respinta la propria istanza, ma anche di essere condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di 3.000 euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico per indeterminatezza. Mancava dei requisiti specifici prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, non indicando gli elementi precisi su cui si fondava la critica alla sentenza impugnata.
Qual era l’oggetto della richiesta originaria del ricorrente?
Il ricorrente aveva richiesto la sostituzione della pena detentiva con una delle misure alternative previste dalla Legge 689/1981.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22473 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22473 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI 00IWOQX) nato a VERCELLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOMECOGNOME NOME,
Letto ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base posta a base del rigetto della richiesta di sostituzione della pena con una delle misure alternative di cui alla L. 689/1981, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che la Corte d’appello a pag. 3 al punto 6.2.1 della sentenza ha esposto gli elementi di segno negativo in forza dei quali viene dimostrata l’assoluta inadeguatezza di pene diverse da quella detentiva;
rilevato che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024
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Il Consigliere Estensore
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