Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente manifestare un generico dissenso. È fondamentale articolare critiche precise e puntuali, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio cardine della procedura penale, offrendo un chiaro monito sull’importanza di rispettare i requisiti formali previsti dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
Il Caso in Esame
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una persona avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Venezia. La ricorrente contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua dichiarazione di responsabilità. Tuttavia, il ricorso si limitava a una critica generale, senza entrare nel dettaglio delle presunte lacune o errori logici del provvedimento impugnato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le doglianze della ricorrente. Gli Ermellini hanno dichiarato il ricorso inammissibile per “genericità per indeterminatezza”, un vizio che si manifesta quando l’atto di impugnazione non soddisfa i requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge.
Le Motivazioni: La Genericità come Vizio Insanabile
La decisione si fonda su una rigorosa applicazione dell’art. 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, la Corte ha osservato che la ricorrente, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta “logicamente corretta” e sviluppata in più pagine, non aveva indicato gli elementi concreti alla base della sua censura.
In altre parole, il ricorso non permetteva al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato. Un’impugnazione così formulata si traduce in un atto sterile, incapace di attivare un proficuo esame nel merito. La Corte non può e non deve “andare a caccia” delle ragioni del ricorrente, che devono invece essere esposte in modo chiaro e autosufficiente.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Monito per i Ricorrenti
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per la ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da importante promemoria per tutti gli operatori del diritto: la redazione di un atto di impugnazione è un’attività che richiede massima precisione e diligenza. Non basta essere convinti delle proprie ragioni; è indispensabile saperle articolare in modo specifico e conforme alle prescrizioni normative, per evitare che il diritto di difesa venga vanificato da vizi procedurali.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché era generico e indeterminato, non specificando gli elementi concreti alla base della censura contro la motivazione della sentenza impugnata, violando così i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Secondo la decisione, un motivo è ‘generico’ quando non indica gli elementi specifici che si contestano nella sentenza precedente, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare la propria funzione di controllo.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45445 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45445 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BUSSOLENGO il 31/07/1986
avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, così come sviluppata alle pagine 2, 3 e 4 della sentenza impugnata, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente