Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la necessità di formulare motivi di impugnazione chiari e specifici. Un ricorso inammissibile per genericità non solo comporta il rigetto dell’istanza, ma anche conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo questa ordinanza per comprendere le ragioni della decisione e le sue implicazioni pratiche.
Il Fatto alla Base della Pronuncia
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, attraverso il suo difensore, contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua dichiarazione di responsabilità. Il ricorso si basava su un unico motivo, volto a criticare la struttura logica e argomentativa della sentenza di secondo grado.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un vizio procedurale ben preciso: la genericità e indeterminatezza del motivo di impugnazione. Secondo i giudici, l’atto presentato non rispettava i requisiti minimi previsti dalla legge, in particolare dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
L’Articolo 581 c.p.p. e la Specificità dei Motivi
La norma citata stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono. Nel caso di specie, il ricorso si limitava a una critica generica della motivazione della sentenza impugnata, senza però indicare quali fossero gli elementi specifici della censura. In altre parole, non permetteva al giudice dell’impugnazione di comprendere quali fossero i passaggi logici contestati e quali prove o argomentazioni fossero state, a dire del ricorrente, erroneamente valutate.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che un motivo di ricorso generico impedisce al giudice di esercitare il proprio sindacato. Se l’atto non individua con precisione i ‘rilievi mossi’, il giudice non è messo in condizione di valutare la fondatezza della critica. La sentenza impugnata era, secondo la Cassazione, logicamente corretta. Di fronte a una motivazione coerente, spettava al ricorrente il compito di smontarla pezzo per pezzo, indicando specificamente le presunte fallacie o gli errori. La mancanza di questa specificità rende il ricorso un mero atto di dissenso, privo della necessaria struttura tecnica per essere esaminato nel merito. Di conseguenza, oltre a dichiarare il ricorso inammissibile, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione viziata.
Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito per tutti gli operatori del diritto. La redazione di un atto di impugnazione richiede la massima precisione e specificità. Non è sufficiente contestare genericamente una decisione, ma è indispensabile articolare le critiche in modo dettagliato, indicando le norme violate, i fatti travisati e le incongruenze logiche della motivazione. In assenza di tali elementi, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente spreco di tempo e risorse, oltre all’applicazione di sanzioni pecuniarie. La chiarezza e la specificità non sono meri formalismi, ma requisiti essenziali per garantire l’effettività del diritto di difesa e il corretto funzionamento della giustizia.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Risposta: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo era generico e indeterminato, non specificando gli elementi concreti su cui si basava la censura contro la motivazione della sentenza impugnata.
Quale norma è stata violata dal ricorrente?
Risposta: Il ricorrente ha violato i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, che impone la specificità dei motivi di ricorso.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Risposta: Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6512 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6512 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 05/07/1960
avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.