Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio
Nel processo penale, la presentazione di un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, ma l’accesso a questa fase è tutt’altro che scontato. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda l’importanza del rigore formale e sostanziale nella redazione dei motivi, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo provvedimento evidenzia come la genericità, l’infondatezza e la violazione dei presupposti procedurali possano precludere l’esame nel merito, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un imputato proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. Il ricorso si basava su tre distinti motivi. Il primo lamentava la mancata motivazione in merito al rigetto della richiesta di ammissione alla messa alla prova. Gli altri due motivi, invece, venivano considerati dalla Corte eccessivamente generici o volti a ottenere una nuova valutazione dei fatti di causa, attività preclusa al giudice di legittimità.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 9378 del 2024, ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si articola sull’analisi di ciascuno dei motivi proposti, evidenziandone le criticità insanabili che hanno impedito un esame nel merito della vicenda.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato. La richiesta di messa alla prova era, in origine, inammissibile perché non era stata formulata nel rispetto dei termini di legge e, soprattutto, non era corredata dal necessario programma di trattamento, un requisito essenziale previsto dall’art. 464 bis del codice di procedura penale. Inoltre, il motivo di ricorso è stato giudicato generico, in quanto non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e non allegava gli atti necessari a sostenere la censura.
Anche il secondo motivo è stato liquidato come generico, poiché non esponeva in modo chiaro e specifico le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondava. Questo difetto di specificità impedisce alla Corte di comprendere l’effettiva doglianza e di valutarne la fondatezza.
Infine, il terzo motivo è stato considerato inammissibile perché mirava a una diversa ricostruzione dei fatti. La Corte di Cassazione ha ribadito che il suo compito non è quello di fungere da terzo grado di merito, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. In assenza di una motivazione palesemente illogica o contraddittoria da parte del giudice precedente, ogni tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti è destinato a fallire.
Le Conclusioni
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere preparato con la massima cura, rispettando scrupolosamente i requisiti formali e concentrandosi su questioni di diritto o vizi logici della motivazione, evitando censure generiche o richieste di riesame del merito. In caso contrario, il risultato non sarà solo un esito sfavorevole, ma anche un aggravio di costi per il soccombente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi erano manifestamente infondati, generici e miravano a una nuova valutazione dei fatti, che esula dalla competenza della Corte di Cassazione.
Qual era il problema specifico con la richiesta di messa alla prova?
La richiesta di messa alla prova era originariamente inammissibile perché non era stata presentata nei termini previsti dalla legge e, aspetto cruciale, non era accompagnata da un programma di trattamento, requisito indispensabile per la sua valutazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di una causa?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti. Il suo compito è giudicare sulla corretta applicazione del diritto (giudizio di legittimità), non sui fatti della causa (giudizio di merito), a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia manifestamente illogica o contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9378 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9378 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata motivazione sulla richiesta di ammettere l’imputato alla messa alla prova manifestamente infondato poiché il motivo era in origine inammissibile per carenza dei presupposti previsti dall’art. 464 bis cocl.proc.pen. e in particolare la ri non è stata formulata nei termini di legge e non è stato allegato alcun programm di trattamento, né la relativa richiesta;
che il motivo è peraltro generico poiché non si confrontai con la motivazion resa e non sono stati allegati al ricorso gli atti a sostegno della censura de rilevato che il secondo motivo di ricorso è generico poiché non espone l specifiche ragioni in punto di fatto e di diritto su cui si fonda;
che il terzo motivo mira ad invocare una diversa ricostruzione in punto di fat della vicenda che esula dalla competenza di questa Corte, in presenza di un motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria ;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 6 febbraio 2024.