Ricorso inammissibile in Cassazione: l’importanza delle regole procedurali
Nel mondo del diritto, la forma è sostanza. Un principio che trova piena applicazione nelle procedure di impugnazione, dove un errore formale può portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, precludendo ogni possibilità di esame nel merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come il mancato rispetto delle norme procedurali, anche a seguito di importanti riforme legislative, possa determinare l’esito di un giudizio. Analizziamo insieme questo caso per comprendere quali sono i requisiti essenziali per presentare un ricorso in Cassazione e quali sono le conseguenze di un errore.
I fatti del caso: un’impugnazione personale contro l’archiviazione
La vicenda ha origine da un procedimento penale a carico di ignoti per il reato di omissione di atti d’ufficio. La persona offesa dal reato, vedendosi respingere la richiesta di proseguire le indagini, decideva di impugnare l’ordinanza di archiviazione emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Genova. Tuttavia, invece di affidarsi a un legale, presentava personalmente il ricorso direttamente alla Corte di Cassazione, lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge nel provvedimento del GIP.
La decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con una procedura snella e senza udienza (de plano), ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri procedurali insormontabili, entrambi derivanti dalla riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, nota come Riforma Orlando.
La mancanza della firma dell’avvocato cassazionista
Il primo motivo di inammissibilità riguarda un requisito formale fondamentale. L’articolo 613 del codice di procedura penale, nella sua versione aggiornata, stabilisce che l’atto di ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. Nel caso di specie, il ricorso era stato sottoscritto personalmente dalla parte offesa. Questa violazione, da sola, è sufficiente a rendere l’impugnazione irricevibile, impedendo ai giudici di entrare nel merito delle questioni sollevate.
L’errore sul mezzo di impugnazione corretto
Il secondo, e altrettanto decisivo, motivo di inammissibilità risiede nell’aver scelto lo strumento processuale sbagliato. La stessa legge del 2017 ha introdotto l’articolo 410-bis nel codice di procedura penale. Questa norma prevede che contro l’ordinanza di archiviazione non sia più possibile ricorrere direttamente in Cassazione, ma si debba proporre un reclamo al Tribunale in composizione monocratica. La persona offesa ha quindi sbagliato il tipo di impugnazione, rivolgendo la sua istanza a un giudice non competente per quel tipo di provvedimento.
Le motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando il principio tempus regit actum, secondo cui gli atti processuali sono disciplinati dalla legge in vigore al momento del loro compimento. Poiché la riforma del 2017 era pienamente in vigore, le sue disposizioni dovevano essere applicate. La duplice violazione delle norme procedurali – la mancanza di un difensore abilitato e l’errata scelta del rimedio legale – ha reso il ricorso manifestamente infondato e privo dei requisiti minimi di legge, obbligando la Corte a dichiararne l’inammissibilità.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del diritto processuale: la conoscenza e il rispetto delle regole sono essenziali per tutelare i propri diritti. La dichiarazione di ricorso inammissibile non solo ha impedito alla parte offesa di ottenere una revisione della decisione di archiviazione, ma ha anche comportato la sua condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro. Questo caso serve da monito sull’importanza di affidarsi sempre a un legale specializzato, soprattutto nei complessi meandri del giudizio di Cassazione, dove i requisiti formali sono particolarmente stringenti e il loro mancato rispetto ha conseguenze definitive.
Una persona offesa può presentare personalmente ricorso in Cassazione?
No, la legge (art. 613 c.p.p.) richiede che l’atto di ricorso sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Qual è il rimedio corretto contro un’ordinanza di archiviazione?
Contro un’ordinanza di archiviazione non si può proporre ricorso per Cassazione, ma si deve presentare esclusivamente un reclamo al Tribunale in composizione monocratica, come previsto dall’art. 410-bis del codice di procedura penale.
Cosa comporta la dichiarazione di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità impedisce l’esame nel merito del ricorso e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21215 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21215 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
COGNOME NOME nato a PISA il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento sul ricorso proposto da: c/
IGNOTI
avverso l’ordinanza del 13/11/2023 del GIP TRIBUNALE di GENOVA
€1-ate-awiso-a4-1-e-pert i; GLYPH C—- 41-1 7
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso personale NOME COGNOME, parte offesa nell’ambito del procedimento n. 12605/23/44 a carico di ignoti per il delitto di cui all’art. 328 cod. peri., impugna l’ordinan cui il Tribunale di Genova, competente ex art. 11 cod. proc. pen. ha disposto l’archiviazione ai sensi dell’art. 409 cod. proc. pen..
Il ricorrente censura il contenuto del provvedimento deducendo vizi di motivazione e plurime violazioni di legge.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano sia perché proposto personalmente sia perché formulato avverso provvedimento non impugnabile in cassazione.
ertsi. che,4 sensi dell’art. 613 cod. proc. peri., come riformulato dalla legge n. 1 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi de esseré sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della C Agi” Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall’imputato, è inammissibile ex art. 610, comma 5 -bis, primo periodo, cod. proc. pen.
L’art. 410-bis cod. proc. pen. – introdotto dall’art. 1, comma 33, I. 103 del 20 applicabile in forza del principio tempus regit actum prevede, inoltre, che contro l’ordinanza di archiviazione si possa proporre esclusivamente reclamo al Tribunale in composizione monocratica.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del40 ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Aa ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024