Ricorso inammissibile: perché la specificità è cruciale
Nel processo penale, la presentazione di un ricorso è un diritto fondamentale, ma deve rispettare regole precise per essere efficace. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda quanto sia fondamentale la chiarezza e la specificità nell’atto di impugnazione. Un ricorso inammissibile non solo impedisce al giudice di esaminare il caso nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo presenta. Analizziamo insieme una decisione che illustra perfettamente questo principio.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Brescia, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’atto di impugnazione si basava su un unico motivo, con cui si contestava sia un vizio di motivazione della sentenza sia una presunta violazione di legge relativa all’affermazione della sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte: il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte, esaminato l’atto, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle accuse o della colpevolezza dell’imputato, ma si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale. I giudici hanno stabilito che il ricorso era affetto da ‘genericità per indeterminatezza’, un vizio che ne ha impedito la valutazione.
Le Motivazioni: la Mancanza di Specificità e il ricorso inammissibile
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale, sancito dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso specifico, i giudici hanno osservato che, pur a fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta ‘logicamente corretta’, il ricorrente non aveva indicato in modo puntuale quali fossero gli elementi specifici posti alla base della sua censura. In altre parole, il ricorso si limitava a una contestazione generica, senza individuare i passaggi argomentativi della sentenza impugnata che si ritenevano errati e perché. Questa vaghezza ha reso impossibile per la Corte di Cassazione comprendere i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato di legittimità. Un ricorso formulato in questi termini non permette al giudice dell’impugnazione di adempiere al suo compito, vanificando di fatto lo scopo stesso del mezzo di gravame.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto due conseguenze immediate e significative per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza di condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque affronti un processo: l’impugnazione di una sentenza non è una mera formalità, ma un atto tecnico che richiede precisione, chiarezza e specificità. L’omissione di questi requisiti non solo rende l’azione inutile, ma può anche comportare un aggravio di costi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e indeterminato. Non specificava, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, gli elementi precisi e le ragioni di diritto su cui si basava la contestazione alla sentenza impugnata.
Qual è il requisito fondamentale per un ricorso in Cassazione?
Un ricorso, per essere ammissibile, deve indicare in modo specifico i motivi della contestazione, consentendo al giudice di individuare chiaramente i rilievi mossi alla decisione precedente e di esercitare il proprio controllo di legittimità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19813 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19813 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente è generico per indeterminatezza perché privo del requisito prescritto dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20/02/2024
Il Consigliere Estensore