Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, una fase delicata che richiede la massima precisione formale e sostanziale. Un errore può costare non solo la causa, ma anche una condanna economica. Con la presente analisi, esaminiamo un’ordinanza della Corte di Cassazione che dichiara un ricorso inammissibile, offrendo spunti fondamentali sull’importanza della scelta del difensore e della corretta formulazione dei motivi.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bari, decideva di presentare ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione per contestare la sentenza. Il ricorso mirava a ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, basandosi su una serie di motivi che, tuttavia, si sono rivelati problematici.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi, entrambi decisivi per l’esito del procedimento.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su due ragioni distinte ma ugualmente gravi, che evidenziano l’importanza del rispetto delle norme procedurali nel giudizio di legittimità.
Il Difetto di Abilitazione del Difensore
Il primo e più dirimente motivo di inammissibilità è di natura puramente formale: il ricorso è stato proposto da un difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione. La legge italiana prevede che per poter difendere un cliente in Cassazione, un avvocato debba essere iscritto in un apposito albo speciale. Questa non è una mera formalità, ma una garanzia di competenza e specializzazione. La mancanza di tale requisito rende l’atto presentato nullo e, di conseguenza, il ricorso immediatamente inammissibile, senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate.
La Genericità dei Motivi del Ricorso
In secondo luogo, e come se non bastasse, la Corte ha rilevato che i motivi presentati erano affetti da un grave ‘difetto di specificità’. In altre parole, il ricorrente si era limitato a esprimere un generico dissenso rispetto alla sentenza della Corte d’Appello, senza però formulare delle censure precise e riconducibili ai vizi tassativamente elencati dall’articolo 606 del codice di procedura penale. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già esposte nei gradi precedenti; deve, invece, individuare errori di diritto o vizi logici specifici nella motivazione della sentenza impugnata. La mancanza di questa specificità rende i motivi del tutto generici e, pertanto, inammissibili.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre due lezioni fondamentali. La prima è l’assoluta necessità di affidarsi a un professionista abilitato al patrocinio nelle giurisdizioni superiori quando si intende ricorrere in Cassazione. La seconda è che un ricorso, per avere una minima speranza di successo, deve essere tecnicamente ben costruito, con motivi specifici, pertinenti e giuridicamente fondati. Un ricorso inammissibile non solo non produce alcun risultato utile, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente, che si trova a dover sostenere sia le spese processuali sia una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La ragione principale è che il ricorso è stato presentato da un avvocato non abilitato al patrocinio presso la Corte di Cassazione, un requisito formale indispensabile per la validità dell’atto.
C’erano altre ragioni per l’inammissibilità del ricorso?
Sì, la Corte ha rilevato anche che i motivi del ricorso erano inammissibili per ‘difetto di specificità’, poiché si limitavano a esprimere un mero dissenso dalla sentenza impugnata senza sollevare censure legali precise e pertinenti ai vizi denunciabili in Cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per chi ha presentato il ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43983 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43983 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 09/06/1971
avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avy(so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile, in quanto proposto da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione;
Considerato che, inoltre, i motivi proposti sono inammissibili, per difetto di specificità, in quanto si limitano ad esprimere mero dissenso dalla decisione impugnata, senza formulare censure ascrivibili ai vizi denunciabili nel giudizio di legittimità, secondo l’elencazione tassativa dell’art. 606 cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.