Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un’impugnazione formulata in modo vago non solo è destinata al fallimento, ma può anche comportare significative conseguenze economiche per chi la propone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce perfettamente perché un ricorso inammissibile a causa della sua genericità viene sanzionato, offrendo un importante monito per la pratica legale.
I Fatti del Caso
Una persona condannata dalla Corte d’Appello decideva di presentare ricorso per Cassazione. Tuttavia, l’atto di impugnazione si concentrava su un unico punto: la contestazione del trattamento sanzionatorio ricevuto. La difesa lamentava un vizio di motivazione riguardo alla pena inflitta, senza però articolarne in modo specifico le ragioni.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, esaminato l’atto, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione sollevata (cioè se la pena fosse giusta o meno), ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità dell’atto stesso. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un ricorso generico è un ricorso inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione sull’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso di specie, il motivo di ricorso è stato giudicato “del tutto generico per indeterminatezza”. La difesa, pur criticando la motivazione della sentenza d’appello (che la Cassazione ha definito “logicamente corretta”), non ha indicato gli elementi concreti su cui si fondava la sua censura. In altre parole, non ha spiegato perché la motivazione sulla pena fosse sbagliata, limitandosi a una critica superficiale.
Questa mancanza ha impedito alla Corte di Cassazione di svolgere il proprio ruolo, ovvero quello di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata e di esercitare un controllo sulla sua legittimità. Un ricorso formulato in questo modo è, per la legge, inutile e quindi inammissibile.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Le implicazioni di questa ordinanza sono chiare e severe. Chi presenta un ricorso in Cassazione deve essere estremamente meticoloso. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso una decisione; è indispensabile articolare critiche precise, puntuali e supportate da specifici elementi fattuali e giuridici. La genericità non è solo un errore tecnico, ma una violazione di un requisito di legge che porta a due conseguenze negative immediate:
1. La chiusura del processo: Il ricorso viene respinto senza che la Corte esamini il merito della questione.
2. La condanna economica: La parte che ha proposto il ricorso viene condannata a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, che può essere anche significativa, come i 3.000 euro di questo caso.
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il diritto di impugnazione deve essere esercitato con responsabilità e competenza, altrimenti si trasforma in un costo sia per il sistema giudiziario che per il cittadino stesso.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato, relativo al trattamento sanzionatorio, era del tutto generico e indeterminato, non specificando gli elementi alla base della censura come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa richiede la legge per evitare che un motivo di ricorso sia considerato generico?
La legge, in particolare l’art. 581 c.p.p., richiede che i motivi di ricorso indichino specificamente gli elementi su cui si basa la censura, permettendo al giudice di individuare con precisione i rilievi mossi alla sentenza impugnata e di esercitare il proprio controllo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45704 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45704 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 17/08/1977
avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa denunzia vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, è del tutto generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 5/11/2024