Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29896 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29896 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza del
giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato e di furto in abitazione;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine all’affermazione di
responsabilità, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. i
quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano pag. 4 e 5 della sentenza impugnata),
non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 2 luglio 2025
Il Consi li e estensore A
Il Presidente