Ricorso Inammissibile: La Necessità di Motivi Specifici secondo la Cassazione
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso, per essere esaminato, deve essere specifico e non generico. La decisione in esame dichiara un ricorso inammissibile proprio per la mancanza di tali requisiti, offrendo un’importante lezione sulla corretta redazione degli atti di impugnazione. Questo caso evidenzia come una difesa che si limita a contestare genericamente la motivazione di una sentenza, senza indicare con precisione i punti critici, sia destinata a fallire.
I Fatti del Caso
Il ricorrente, condannato dalla Corte d’Appello di Potenza con una sentenza del 3 aprile 2024, ha proposto ricorso per Cassazione. La difesa ha basato l’impugnazione su un unico motivo, contestando vizi di motivazione della sentenza di secondo grado che aveva confermato la sua responsabilità penale. Tuttavia, il ricorso non è andato oltre una generica critica alla decisione impugnata, senza entrare nel merito delle argomentazioni logico-giuridiche del giudice d’appello.
I requisiti di specificità del ricorso
Il cuore della questione risiede nell’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In altre parole, non è sufficiente affermare che la motivazione di una sentenza è sbagliata; è necessario spiegare perché è sbagliata, indicando quali passaggi sono illogici, contraddittori o carenti e quali elementi probatori sono stati trascurati o mal interpretati.
La decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha sottolineato come il motivo presentato fosse del tutto generico e indeterminato. La difesa non ha fornito al giudice dell’impugnazione gli strumenti per comprendere quali fossero i rilievi concreti mossi alla sentenza. Di fronte a una motivazione della Corte d’Appello ritenuta “logicamente corretta”, l’atto di ricorso non ha saputo individuare specifici punti di debolezza, rendendo impossibile per la Suprema Corte esercitare il proprio sindacato di legittimità.
Le motivazioni
I giudici hanno evidenziato che la genericità del ricorso impedisce al giudice dell’impugnazione di svolgere il proprio ruolo. Il compito della Cassazione non è quello di riesaminare l’intero processo, ma di valutare se la decisione del giudice precedente sia immune da vizi logici e giuridici, sulla base delle specifiche censure formulate dal ricorrente. Se queste censure mancano o sono vaghe, il ricorso non supera la soglia di ammissibilità. La Corte ha pertanto concluso che il ricorso era “privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.”, in quanto non indicava “gli elementi che sono alla base della censura formulata”.
Le conclusioni
La conseguenza di un ricorso inammissibile è duplice. In primo luogo, la sentenza impugnata diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro. Questa decisione serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede precisione e rigore. Una critica generica non è sufficiente a mettere in discussione una decisione giudiziaria, ma si traduce solo in una condanna accessoria per il ricorrente.
Perché un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è generico e indeterminato, ovvero se non specifica chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la critica alla sentenza impugnata, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che si limita a contestare la correttezza della motivazione della sentenza in modo vago, senza indicare gli specifici passaggi logici ritenuti errati o gli elementi probatori mal valutati. Questo impedisce al giudice di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata determinata in tremila euro. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8182 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8182 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIARRE il 14/12/1972
avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che con un unico motivo di ricorso la difesa del ricorrente ha dedotto vizi di motivazione della sentenza impugnata;
che il motivo di ricorso, che, come detto, contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 febbraio 2025.