Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo la conoscenza del diritto, ma anche un rigore formale imprescindibile. Un ricorso inammissibile è un atto che non supera il vaglio preliminare della Corte, impedendo così un esame nel merito della questione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la mancanza di specificità nei motivi di ricorso ne determinino inevitabilmente la reiezione, con conseguente condanna alle spese per il proponente.
Il caso in esame: un ricorso generico
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Ancona. Il ricorrente lamentava una presunta violazione di legge, in particolare dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che disciplina l’obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità. Tuttavia, il motivo di ricorso è stato formulato in maniera eccessivamente generica e indeterminata.
Il ricorrente, pur citando la norma che riteneva violata, non ha indicato gli elementi specifici della sentenza impugnata che, a suo avviso, erano errati, né ha fornito le argomentazioni a sostegno della propria tesi. Questa carenza ha impedito alla Corte di Cassazione di comprendere quali fossero i rilievi concreti mossi alla decisione di secondo grado e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato di legittimità.
La decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sull’inosservanza dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna un provvedimento di enunciare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Le Motivazioni: la violazione dell’art. 581 c.p.p.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che l’unico motivo di ricorso era “generico per indeterminatezza”. A fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta logicamente corretta e ben argomentata, il ricorrente non ha saputo contrapporre una critica puntuale e circostanziata. Non ha indicato gli elementi che costituivano la base della sua censura, rendendo impossibile per il giudice dell’impugnazione individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Il ricorso si è quindi rivelato un atto sterile, incapace di innescare un reale contraddittorio sulla legittimità della decisione impugnata. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: l’atto di impugnazione deve possedere una propria autosufficienza, consentendo al giudice di comprendere le critiche mosse al provvedimento senza la necessità di ricercare autonomamente gli elementi a sostegno delle stesse.
Le Conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza conferma la necessità di redigere i ricorsi con estrema precisione e chiarezza. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa per far valere le proprie ragioni, ma comporta anche conseguenze economiche. La Corte, infatti, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione serve da monito: la specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale che garantisce la funzionalità del sistema delle impugnazioni e il corretto esercizio della giurisdizione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘generico per indeterminatezza’. Il ricorrente non ha specificato gli elementi e le ragioni di diritto a sostegno della propria censura, violando i requisiti di specificità previsti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali requisiti legali deve avere un ricorso per essere considerato ammissibile?
Secondo l’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, un ricorso deve indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Deve quindi contenere una critica puntuale e argomentata contro la decisione impugnata, permettendo al giudice di comprendere pienamente i rilievi mossi.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47446 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47446 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TERAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta violazione della legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/10/2023
Il Consigliere Estensore