Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda come la mancanza di chiarezza possa portare a un ricorso inammissibile, con conseguenze non solo processuali ma anche economiche. L’ordinanza sottolinea l’importanza dei requisiti di specificità, un pilastro della procedura penale che garantisce l’efficienza e la correttezza del processo.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era contestare la sentenza di secondo grado, sostenendo la propria estraneità ai fatti e mettendo in discussione la valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna per responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
Gli Ermellini, esaminato l’atto, hanno emesso una decisione netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa pronuncia ha impedito alla Corte di entrare nel merito della questione, ovvero di valutare se le ragioni dell’imputato fossero fondate o meno. La decisione si è basata esclusivamente su un vizio formale e sostanziale dell’atto di impugnazione stesso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni Dietro un Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nell’articolo 581 del codice di procedura penale. La Corte ha stabilito che l’unico motivo di ricorso presentato era completamente privo dei necessari requisiti di specificità. Cosa significa in pratica? L’atto di impugnazione conteneva solo deduzioni generiche, senza:
1. Enunciare puntualmente le ragioni di diritto che giustificavano il ricorso.
2. Fornire congrui riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato, evidenziando in modo chiaro dove e perché il giudice d’appello avrebbe sbagliato.
In sostanza, il ricorrente non ha permesso al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i punti della sentenza contestati e le critiche mosse. Un ricorso formulato in questi termini non consente alla Corte di esercitare il proprio ruolo di controllo, rendendolo di fatto inutile e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante sull’importanza della tecnica redazionale negli atti giudiziari. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma rappresenta anche uno spreco di risorse e un costo economico per chi lo propone. Per evitare tale esito, è fondamentale che l’atto di impugnazione sia redatto con la massima precisione, argomentando in modo specifico e puntuale contro le motivazioni della sentenza che si intende contestare. Affidarsi a un professionista esperto è cruciale per garantire che il proprio diritto di difesa sia esercitato nel modo più efficace e conforme alle regole procedurali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era privo dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale. Le motivazioni addotte erano generiche e non indicavano in modo puntuale le ragioni di diritto e i riferimenti alla sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘requisiti di specificità’ di un ricorso?
Per requisiti di specificità si intende l’obbligo per il ricorrente di enunciare chiaramente le ragioni legali che giustificano l’impugnazione e di indicare in modo preciso le parti della motivazione del provvedimento contestato, permettendo così al giudice di individuare i rilievi mossi.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8872 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8872 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PIANSANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano dedu generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustifica ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugn che, dunque, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i ri mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 23 gennaio2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente