Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce la Necessità di Motivi Specifici
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede rigore e precisione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda un principio fondamentale: la specificità dei motivi. Senza di essa, il rischio concreto è che il ricorso venga dichiarato inammissibile, chiudendo definitivamente la porta a una revisione del caso. Analizziamo una decisione che illustra perfettamente come la genericità delle censure possa portare a un esito sfavorevole, sottolineando l’importanza di una difesa tecnica e puntuale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. Il ricorrente contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua dichiarazione di responsabilità. L’unico motivo di ricorso si concentrava sulla presunta illogicità della sentenza impugnata, senza però articolare in modo dettagliato le critiche.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato l’atto e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un punto cruciale del diritto processuale penale: il requisito della specificità dei motivi, sancito dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Secondo la Corte, il ricorso era generico e indeterminato. A fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta logicamente corretta, il ricorrente non aveva indicato gli elementi specifici su cui si basava la sua censura. Questa mancanza ha impedito al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha chiarito che l’onere del ricorrente non si esaurisce nel manifestare un generico dissenso verso la decisione impugnata. È necessario, a pena di inammissibilità, dedurre censure su uno o più punti determinati della decisione e, soprattutto, indicare gli elementi specifici (fattuali o giuridici) che sono alla base di tali lamentele.
Nel caso di specie, il ricorso si limitava a criticare la motivazione senza però evidenziare le presunte incongruenze o i passaggi illogici, né indicare quali prove sarebbero state travisate o quali norme violate. Un’impostazione di questo tipo non consente alla Corte di Cassazione di svolgere il suo ruolo, che non è quello di riesaminare l’intero processo, ma di verificare la correttezza giuridica della decisione basandosi sulle specifiche critiche formulate dalle parti. La genericità dell’impugnazione equivale, di fatto, a una non-impugnazione, poiché non mette il giudice nelle condizioni di deliberare.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del processo penale: la forma è sostanza. Un ricorso inammissibile per genericità non è un mero cavillo burocratico, ma la conseguenza di non aver fornito al giudice gli strumenti per valutare la fondatezza delle proprie ragioni. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la redazione di un ricorso per cassazione deve essere un lavoro di alta precisione, in cui ogni critica alla sentenza impugnata deve essere supportata da riferimenti puntuali agli atti processuali e da un’argomentazione logico-giuridica stringente. Per i cittadini, la decisione evidenzia l’importanza di affidarsi a professionisti esperti che sappiano tradurre le doglianze in motivi di ricorso validi ed efficaci. La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata, per il ricorrente, non solo la conferma della condanna, ma anche l’ulteriore condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato. Non indicava gli elementi specifici a sostegno della contestazione contro la motivazione della sentenza impugnata, impedendo così al giudice di valutare i rilievi mossi.
Quali sono i requisiti che il ricorso non ha rispettato?
Il ricorso non ha rispettato il requisito della specificità dei motivi, prescritto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Questo articolo impone al ricorrente non solo di indicare i punti della decisione che intende contestare, ma anche di specificare gli elementi su cui si basano le sue lagnanze.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Oltre alla conferma della decisione impugnata, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15768 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15768 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, in ordine ai reati ascritti è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
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