Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35147 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35147 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ERCOLANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRI TO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta, in relazione alla posizione dell’imputata COGNOMECOGNOME l’affermazione in ordine alla penale responsabilità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di iihammissibili dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate tiene decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5);
osservato che il secondo motivo, con il quale si censura leccessività del trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente COGNOME, è del tutto generico e non consentito in questa sede;
che, invero, in tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., sono inammissibili le doglianze relative a vizi attinent alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quel prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 maggio 2024.