Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio fondamentale del diritto processuale penale: un’impugnazione deve essere specifica e puntuale per poter essere esaminata nel merito. In caso contrario, il risultato è una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo un caso pratico che illustra perfettamente questa regola.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato contestava la propria condanna, basata, tra le altre cose, su un bonifico di 1.350,00 euro effettuato a favore di una carta prepagata a lui intestata. La sua linea difensiva si fondava su un presunto errore temporale: sosteneva che il trasferimento di denaro fosse avvenuto in data successiva alla sua denuncia di smarrimento della carta stessa, implicando quindi di non essere stato lui a beneficiare della somma.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i due motivi di ricorso presentati dalla difesa e li ha rigettati entrambi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. La decisione si basa su una valutazione di ‘genericità’ dei motivi, che non soddisfacevano i requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge per poter essere esaminati.
Le motivazioni: perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha fornito una spiegazione chiara e distinta per ciascuno dei motivi di impugnazione.
Primo Motivo: Mancato Confronto con la Sentenza Impugnata
Il primo motivo è stato giudicato generico perché non si confrontava con la parte centrale della motivazione della Corte d’Appello. I giudici di merito avevano chiaramente evidenziato che il bonifico era avvenuto il 6 gennaio 2016, mentre la denuncia di smarrimento era stata presentata quasi un mese dopo, il 4 febbraio. Il ricorso si limitava a ripetere la tesi difensiva senza però attaccare specificamente l’accertamento fattuale, già cristallizzato nella sentenza precedente. La Cassazione ha sottolineato che un’impugnazione non può ignorare le ragioni della decisione che contesta, ma deve puntualmente smontarle.
Secondo Motivo: Violazione dei Requisiti di Legge per un ricorso inammissibile
Il secondo motivo di ricorso è stato considerato anch’esso totalmente generico. La Corte ha richiamato l’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna di indicare in modo specifico gli elementi alla base della censura, così da consentire al giudice dell’impugnazione di comprendere i rilievi mossi. Nel caso di specie, il motivo era talmente vago da non permettere alla Corte di individuare le critiche e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato. Un’impugnazione formulata in questi termini non raggiunge lo scopo previsto dalla legge e risulta, pertanto, un ricorso inammissibile.
Le conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza offre un importante monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede precisione e rigore. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso la decisione, ma è necessario articolare una critica specifica, dettagliata e ancorata agli atti del processo e alle motivazioni del provvedimento impugnato. La genericità dei motivi non solo impedisce al giudice di valutare nel merito le ragioni della parte, ma comporta anche conseguenze negative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende. Per evitare un ricorso inammissibile, è essenziale che l’atto di impugnazione sia uno strumento di critica puntuale e non una mera riproposizione di tesi già respinte.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi erano ‘generici’. In particolare, non contestava specificamente l’accertamento della Corte d’Appello secondo cui la transazione finanziaria era avvenuta prima della denuncia di smarrimento della carta, rendendo la tesi difensiva irrilevante.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’ secondo la Corte?
Secondo la Corte, un motivo di ricorso è generico quando non indica in modo chiaro e specifico gli elementi che sono alla base della critica mossa alla sentenza impugnata, come richiesto dall’art. 581 del codice di procedura penale. Questo impedisce al giudice di comprendere e valutare i rilievi.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39854 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39854 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CIRO’ MARINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge, il vizio di motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva risul generico poiché non si confronta con quella parte di motivazione (pg.3 e pg.5) ov si evidenzia che il bonifico della somma di C 1.350,00 a favore della Carta Pos Pay intestata all’imputato avvenne il 6 gennaio 2016 (con conseguente consumazione del reato, come si precisa a pg.5), cioè in epoca anteriore al denuncia di smarrimento della carta medesima, e non successivamente (4 febbraio), come si sostiene nel ricorso;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio motivazione del provvedimento impugNOME, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in qua indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il pro sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così fleciso, in data 8 ottobre 2024