Ricorso inammissibile: quando l’appello non supera il vaglio della Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento cruciale in cui si contesta la legittimità di una sentenza. Tuttavia, non basta semplicemente appellarsi: l’atto deve rispettare rigorosi requisiti formali. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda l’importanza della specificità dei motivi, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono gli errori da evitare.
I fatti del caso
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su diversi punti: un presunto vizio di motivazione riguardo alla sua responsabilità, la mancata applicazione di una causa di non punibilità prevista dall’art. 129 del codice di procedura penale e, infine, la mancata esclusione della recidiva contestata.
La decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate. La ragione di questa drastica decisione risiede interamente nella modalità con cui è stato redatto l’atto di impugnazione. Secondo i giudici, il ricorso era totalmente privo dei requisiti di specificità richiesti, a pena di inammissibilità, dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che i motivi presentati erano mere ‘deduzioni generiche’. Il ricorrente non ha enunciato in modo puntuale le ragioni di diritto che avrebbero dovuto giustificare l’accoglimento del suo ricorso. Inoltre, mancavano i ‘congrui riferimenti’ alla motivazione dell’atto impugnato. In altre parole, il ricorso non dialogava con la sentenza della Corte d’Appello, non ne evidenziava i passaggi errati né spiegava perché fossero giuridicamente sbagliati.
Questa genericità ha impedito alla Corte di Cassazione di svolgere il proprio ruolo: individuare i rilievi mossi alla sentenza e verificare la loro fondatezza. Un ricorso, per essere efficace, non può essere una semplice lamentela, ma deve trasformarsi in una critica argomentata e precisa, quasi un ‘dialogo a distanza’ con la decisione che si intende demolire.
Le conclusioni
La decisione ha avuto conseguenze significative per il ricorrente. Oltre alla conferma della condanna, è stato obbligato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo caso funge da monito per tutti gli operatori del diritto: la redazione di un atto di impugnazione è un’arte che richiede precisione, rigore e, soprattutto, specificità. Presentare un ricorso inammissibile non solo vanifica la possibilità di ottenere giustizia, ma comporta anche un aggravio di costi per l’assistito. La forma, nel diritto processuale, è sostanza.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è privo dei requisiti di specificità previsti dalla legge, in particolare dall’art. 581 del codice di procedura penale. Ciò accade se i motivi sono generici e non indicano in modo puntuale le ragioni di diritto e i riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato.
Cosa si intende per ‘motivi generici’ in un ricorso?
Per ‘motivi generici’ si intendono argomentazioni vaghe che non enunciano in modo chiaro e puntuale le ragioni legali a sostegno dell’impugnazione. Mancano di un confronto specifico con la decisione contestata, impedendo al giudice di individuare gli errori che si presume siano stati commessi.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34952 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34952 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità, mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. nonché alla mancata esclusion della contestata recidiva, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, dunque, non si consente giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il pro sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ri . corrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M. •
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2024.