Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione Penale ci offre lo spunto per analizzare un aspetto fondamentale del processo: i requisiti formali di un’impugnazione. Quando un ricorso è redatto in modo generico, le conseguenze possono essere severe, come la dichiarazione di ricorso inammissibile, che preclude ogni esame nel merito. Vediamo cosa è successo in questo caso e quali lezioni possiamo trarne.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione da un soggetto, a seguito di una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. L’imputato contestava sia l’affermazione della sua responsabilità penale sia, in via subordinata, l’entità della pena inflittagli, ritenuta eccessiva.
Il ricorso, tuttavia, è stato immediatamente sottoposto al vaglio di ammissibilità da parte della Corte, un passaggio preliminare che verifica la sussistenza dei requisiti minimi previsti dalla legge prima di procedere alla discussione del merito.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile per Genericità
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione significa che i giudici non sono entrati nel vivo delle questioni sollevate dal ricorrente (la sua colpevolezza o la congruità della pena), ma si sono fermati prima, rilevando un vizio insanabile nell’atto stesso di impugnazione.
La Corte ha stabilito che il ricorso era completamente privo dei requisiti di specificità richiesti, a pena di inammissibilità, dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Decisione
Nel motivare la propria decisione, la Suprema Corte ha evidenziato come le doglianze del ricorrente fossero state esposte in maniera del tutto generica. Mancava, infatti, una “puntuale enunciazione delle ragioni di diritto” che giustificassero il ricorso. In altre parole, non era stato spiegato in modo chiaro e specifico quali norme di legge fossero state violate o applicate erroneamente dalla Corte d’Appello.
Inoltre, l’atto era privo di “correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato”. Questo significa che il ricorrente non aveva messo in relazione le sue critiche con i passaggi specifici della sentenza di secondo grado che intendeva contestare. Un ricorso efficace deve, al contrario, “dialogare” con la decisione che impugna, smontandone punto per punto le argomentazioni logico-giuridiche.
Questa carenza, conclude la Corte, non consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Senza specificità, il ricorso si trasforma in una mera lamentela, inidonea a innescare un reale controllo di legittimità. La conseguenza inevitabile è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
La pronuncia in esame è un monito importante sull’importanza del rigore tecnico nella redazione degli atti processuali. La specificità non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale che garantisce il corretto funzionamento del sistema delle impugnazioni. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa per far valere le proprie ragioni, ma comporta anche un aggravio di spese per il cittadino. Per questo, è fondamentale affidarsi a professionisti che sappiano tradurre le istanze del cliente in atti giuridicamente solidi, specifici e capaci di superare il vaglio di ammissibilità delle corti superiori.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché l’atto di impugnazione non rispetta i requisiti formali e di contenuto previsti dalla legge, come in questo caso la specificità dei motivi.
Quali sono i requisiti di specificità richiesti per un ricorso in Cassazione?
Il ricorso deve contenere una chiara enunciazione delle ragioni di diritto che lo sostengono e precisi riferimenti alle parti della motivazione della sentenza impugnata che si intendono contestare. Non sono ammesse critiche generiche.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre a non ottenere una revisione della decisione, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22428 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22428 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e la memoria successivamente pervenuta; considerato che il ricorso, con il quale si contesta l’affermazione in ordine alla penale responsabilità e, in subordine, l’eccessività del trattamento sanzioNOMErio, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati con riferimenti alla motivazione dell’atto impugNOME e che, dunque, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 aprile 2024.