Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22320 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22320 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ACERENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e le conclusioni della parte civile;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza de motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. per mancanz correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fon probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diver quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avu da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processual valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell’app meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 – 7);
considerato che le ulteriori censure, con le quali si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sono manifestamente infondate in quanto i giudici del merit hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando l ragioni del loro convincimento;
che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che i giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle p o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi r decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati gli altri da tale valutazione, come avvenuto nel caso di specie (si vedano pagg. 7 e 8);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; nulla sulle spese della parte civile, che non h formulato conclusioni sul punto né ha presentato nota spese.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 aprile 2024.