Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’Ordinanza n. 22089/2024, offre un importante promemoria su un principio cardine della procedura penale: i requisiti di specificità dell’atto di impugnazione. Quando un ricorso non è formulato con la dovuta precisione, il rischio concreto è che venga dichiarato ricorso inammissibile, impedendo di fatto un esame nel merito della questione. Analizziamo questa decisione per comprendere le ragioni e le conseguenze.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un imputato, a seguito di una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bari. Il ricorrente contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua condanna e lamentava il mancato proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato. L’obiettivo era, quindi, ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle doglianze del ricorrente (ovvero, non valuta se la condanna fosse giusta o se la prescrizione fosse maturata), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che l’atto presentato non rispettava i requisiti minimi previsti dalla legge per poter essere esaminato.
Le Motivazioni: la Mancanza di Specificità del Ricorso
Il cuore della decisione risiede nella violazione dell’articolo 581 del Codice di Procedura Penale, che impone la specificità dei motivi di ricorso. Secondo i giudici supremi, il ricorso era del tutto generico. Le argomentazioni presentate erano deduzioni astratte, prive di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che avrebbero dovuto giustificare l’accoglimento del ricorso.
In particolare, mancavano due elementi essenziali:
1. L’indicazione chiara delle ragioni giuridiche: Il ricorrente non ha spiegato in modo preciso quali norme sarebbero state violate o applicate erroneamente dalla Corte d’Appello.
2. I riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato: Non sono stati indicati i passaggi specifici della sentenza di secondo grado ritenuti errati e il perché.
Questa genericità, secondo la Corte, non permette al giudice dell’impugnazione di “individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato”. In altre parole, se l’atto di ricorso non è una critica mirata e argomentata alla decisione precedente, la Corte di Cassazione non ha gli strumenti per svolgere il proprio lavoro di revisione.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Generico
Le implicazioni di questa ordinanza sono significative. Dichiarare un ricorso inammissibile non è una mera formalità. Comporta due conseguenze dirette per il ricorrente:
* Definitività della condanna: La sentenza della Corte d’Appello diventa definitiva e non più impugnabile.
* Sanzioni economiche: Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questo caso evidenzia in modo netto l’importanza cruciale di redigere gli atti di impugnazione con la massima cura e precisione. Un ricorso non può essere una semplice lamentela, ma deve costituire un’analisi tecnica e puntuale, capace di dialogare criticamente con la decisione che si intende contestare. Affidarsi a un professionista esperto è fondamentale per garantire che le proprie ragioni siano presentate in modo efficace e conforme alle norme procedurali, evitando così una declaratoria di inammissibilità che preclude ogni ulteriore discussione.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se è privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 del codice di procedura penale, ovvero se presenta deduzioni generiche senza una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e senza precisi riferimenti alla motivazione della sentenza che si impugna.
Quali sono le conseguenze concrete di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Cosa significa che un ricorso è ‘generico’?
Significa che non consente al giudice di individuare con precisione le critiche mosse alla sentenza impugnata. Manca di argomentazioni giuridiche specifiche e non indica chiaramente quali parti della motivazione precedente sarebbero errate e per quale motivo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22089 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22089 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità ed il mancato proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. pr pen.;
che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati cong riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 aprile 2024.