Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo una profonda conoscenza del diritto, ma anche un’estrema precisione nella formulazione dei motivi. Un ricorso inammissibile è una delle conseguenze più comuni quando l’atto di impugnazione è redatto in modo vago o generico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, ci offre un chiaro esempio di questo principio, ribadendo l’importanza dei requisiti formali prescritti dal codice di procedura penale.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Venezia. Il ricorrente contestava la correttezza della motivazione posta a fondamento della sua dichiarazione di responsabilità. Attraverso due distinti motivi, cercava di ottenere una revisione della decisione di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, esaminato l’atto, ha optato per una decisione perentoria: ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, ovvero alla verifica dei requisiti di ammissibilità dell’atto di impugnazione stesso. La decisione si fonda sulla constatazione che i motivi addotti dal ricorrente erano affetti da “genericità per indeterminatezza”.
Le Motivazioni della Decisione: la Genericità che Rende il Ricorso Inammissibile
Il fulcro della decisione risiede nella violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno osservato che il ricorso si limitava a contestare la decisione impugnata senza però indicare gli elementi specifici su cui si basava la censura.
A fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta “logicamente corretta”, il ricorrente non è riuscito a:
1. Individuare puntualmente i passaggi errati della sentenza di secondo grado.
2. Fornire gli elementi concreti (prove, testimonianze, documenti) che avrebbero dovuto condurre a una diversa conclusione.
Questa mancanza ha impedito al giudice dell’impugnazione di comprendere appieno i rilievi mossi e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato di legittimità. In sostanza, un ricorso generico non mette la Corte nelle condizioni di poter valutare la fondatezza delle critiche.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso con la sentenza impugnata. È indispensabile, invece, redigere un atto che sia un vero e proprio “dialogo a distanza” con la motivazione del giudice precedente, smontandola punto per punto con argomentazioni precise e fondate su specifici elementi di fatto e di diritto. La conseguenza di un ricorso generico, come visto, non è solo il rigetto nel merito, ma una declaratoria di inammissibilità, che comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, rendendo la sentenza impugnata definitiva.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e indeterminatezza, in quanto i motivi presentati erano privi dei requisiti specifici prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quale requisito legale non è stato rispettato dal ricorrente?
Il ricorrente non ha rispettato il requisito di specificità dei motivi di ricorso, non indicando gli elementi concreti alla base della censura e non consentendo al giudice di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11414 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11414 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN IDIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo e il secondo motivo di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favor€ delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente